+14. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di …
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14. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla richiesta rivolta a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera h), della direttiva 2014/59/UE. - a) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di tale misura se valutano che non è fattibile o credibile risolvere la parte nell’UE di una banca regolamentata non nell’UE poiché non esiste una società madre soggetta alla giurisdizione dell’UE. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la creazione di una società di partecipazione finanziaria intermedia dell’UE se l’emissione di debito a questo livello è necessaria per fornire una quantità adeguata e una corretta distribuzione delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione, per favorire l’assorbimento delle perdite a livello di filiazioni operative e per garantire la fungibilità delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nella parte nell’UE del gruppo.
- b) Inoltre, tale misura può essere applicata quando la fattibilità o la credibilità richiedono l’applicazione di strumenti di risoluzione a livello di società di partecipazione piuttosto che di entità operative, segnatamente per quanto riguarda le potenziali esclusioni dal potere del bail-in. Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di questa misura unitamente alle limitazioni sulle attività operative della società di partecipazione finanziaria, se le attività operative al livello di questa impediscono sostanzialmente la fattibilità o la credibilità dell’attuazione della strategia risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se fissare limitazioni adeguate per evitare che la società di partecipazione finanziaria in questione svolga funzioni o servizi essenziali per altre entità del gruppo dai quali dipendono i servizi essenziali svolti da tali entità. Se necessario, il bilancio della società di partecipazione madre dovrebbe contenere solo le attività e le passività potenzialmente coinvolte nell’assorbimento delle perdite e nella ricapitalizzazione.
- c) Laddove vi sia una significativa attività di una succursale nell’UE che svolge funzioni essenziali, la cui prosecuzione non è adeguatamente prevista nel piano di risoluzione della rispettiva entità del paese terzo, o da cui risulta un significativo rischio di contagio, che non è adeguatamente riflesso nel piano di risoluzione dell’entità del paese terzo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere la creazione di una filiazione o di far rientrare questa nell’ambito della società di partecipazione finanziaria secondo la lettera a).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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