+1. Considerazioni di carattere generale
---+14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le …
---+15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati …
---+16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno …
---+17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti …
---+18. Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o …
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1. Considerazioni di carattere generale
1. Considerazioni di carattere generale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le …
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Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le condizioni riportate all’articolo 32, paragrafo 4, lettere a)-c), della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, dovrebbero valutare gli elementi oggettivi in relazione alle seguenti aree, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti: - - la posizione patrimoniale di un ente;
- - la posizione di liquidità di un ente, e;
- - ogni altro requisito per il mantenimento dell’autorizzazione (ivi compresi dispositivi di governance e capacità operativa).
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15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati …
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Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati attentamente su base globale. L’accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe rimanere un giudizio di esperti e non dovrebbe scaturire automaticamente da uno soltanto degli elementi oggettivi. Questo è particolarmente vero nel caso dell’interpretazione degli elementi che possono essere influenzati da fattori non direttamente legati alla situazione finanziaria dell’ente.
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16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno …
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Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno soltanto di essi – dovrebbero contribuire all’accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Tuttavia, possono presentarsi situazioni in cui il soddisfacimento di una sola condizione, in funzione della sua gravità e del suo impatto prudenziale, può essere sufficiente a far scattare misure di risoluzione.
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17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti …
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Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti, come per esempio gli sviluppi macroeconomici e gli indicatori di mercato, dovrebbero essere sempre valutati in combinazione con altri fattori al fine di accertare che un ente è in dissesto - o a rischio di dissesto, e inquadrati in un valutazione complessiva dell’ente. Quando le autorità competenti utilizzano gli indicatori esterni di cui ai paragrafi 21, lettere c)-e) e 25, lettere a)-b), dei presenti orientamenti, ogni accertamento relativo all’ente che è in dissesto
- o a rischio di dissesto deve essere suffragato da un valutazione obiettiva della situazione finanziaria effettiva dell’ente, al fine di fronteggiare il rischio di speculazioni di mercato e riconoscere il rischio di fallimenti dei mercati in caso di crisi sistemica.
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18. Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o …
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Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione dovrebbe basarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II e tener conto dei seguenti elementi, se del caso: - a. il fatto che un ente abbia attivato il proprio piano di risanamento e che l’attuazione delle opzioni di risanamento scelte a partire dal suo piano di risanamento non abbia sortito effetti positivi, in particolare quando l’autorità competente ha imposto all’ente l’attivazione del piano di risanamento a titolo di misura di intervento precoce di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE;
- b. una notifica pervenuta all’autorità competente ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE da parte dell’organo di amministrazione di un ente, il quale reputa che l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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