+1. Considerazioni di carattere generale
---+14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le …
---+15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati …
---+16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno …
---+17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti …
---+18. Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o …

1. Considerazioni di carattere generale

1. Considerazioni di carattere generale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le …

Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le condizioni riportate all’articolo 32, paragrafo 4, lettere a)-c), della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, dovrebbero valutare gli elementi oggettivi in relazione alle seguenti aree, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti:

  • - la posizione patrimoniale di un ente;
  • - la posizione di liquidità di un ente, e;
  • - ogni altro requisito per il mantenimento dell’autorizzazione (ivi compresi dispositivi di governance e capacità operativa).
15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati …

Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati attentamente su base globale. L’accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe rimanere un giudizio di esperti e non dovrebbe scaturire automaticamente da uno soltanto degli elementi oggettivi. Questo è particolarmente vero nel caso dell’interpretazione degli elementi che possono essere influenzati da fattori non direttamente legati alla situazione finanziaria dell’ente.

16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno …

Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno soltanto di essi – dovrebbero contribuire all’accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Tuttavia, possono presentarsi situazioni in cui il soddisfacimento di una sola condizione, in funzione della sua gravità e del suo impatto prudenziale, può essere sufficiente a far scattare misure di risoluzione.

17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti …

Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti, come per esempio gli sviluppi macroeconomici e gli indicatori di mercato, dovrebbero essere sempre valutati in combinazione con altri fattori al fine di accertare che un ente è in dissesto

  • o a rischio di dissesto, e inquadrati in un valutazione complessiva dell’ente. Quando le autorità competenti utilizzano gli indicatori esterni di cui ai paragrafi 21, lettere c)-e) e 25, lettere a)-b), dei presenti orientamenti, ogni accertamento relativo all’ente che è in dissesto
  • o a rischio di dissesto deve essere suffragato da un valutazione obiettiva della situazione finanziaria effettiva dell’ente, al fine di fronteggiare il rischio di speculazioni di mercato e riconoscere il rischio di fallimenti dei mercati in caso di crisi sistemica.
18. Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o …

Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione dovrebbe basarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II e tener conto dei seguenti elementi, se del caso:

  • a. il fatto che un ente abbia attivato il proprio piano di risanamento e che l’attuazione delle opzioni di risanamento scelte a partire dal suo piano di risanamento non abbia sortito effetti positivi, in particolare quando l’autorità competente ha imposto all’ente l’attivazione del piano di risanamento a titolo di misura di intervento precoce di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE;
  • b. una notifica pervenuta all’autorità competente ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE da parte dell’organo di amministrazione di un ente, il quale reputa che l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/