+4. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità …
|
4. Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità …
Nel valutare se la fornitura di sostegno finanziario sia nell’interesse dell’entità finanziatrice, l’autorità competente e gli enti dovrebbero analizzare e raffrontare i seguenti elementi: - (a) i benefici complessivi diretti e indiretti per l’entità finanziatrice derivanti da un ripristino della solidità finanziaria dell’entità destinataria e i rischi complessivi per la posizione finanziaria dell’entità finanziatrice qualora il sostegno non fosse fornito, nonché il rischio di default dell’entità destinataria in tal caso;
- (b) i rischi per l’entità finanziatrice derivanti dalla fornitura di sostegno finanziario, compreso il rischio di default dell’entità destinataria e la perdita dell’entità finanziatrice in caso di default dell’entità destinataria a seguito della ricezione del sostegno. L’analisi del rischio di default dell’entità destinataria dovrebbe basarsi sugli elementi di cui all’articolo 2 dell’RTS, che specifica le condizioni relative al sostegno finanziario di gruppo ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2014/59/UE. Ciò non pregiudica l’esame caso per caso e a discrezione dell’autorità competente responsabile dell’entità finanziatrice, ai fini dell’analisi comparativa dei benefici e dei rischi, di ulteriori elementi pertinenti di cui terrebbe conto l’entità finanziatrice nell’ambito di una valutazione del merito di credito al momento di decidere se concedere un prestito sulla scorta di tutte le informazioni a sua disposizione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|