+3. Trasmissione della notifica

3. Trasmissione della notifica

3.1 Le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti utilizzando i modelli di notifica di cui agli allegati 1 e 2, a seconda dei casi. Qualora le notifiche da trasmettere siano molteplici, le autorità competenti possono in alternativa comunicare informazioni aggregate, ma devono comunque farlo utilizzando le intestazioni di cui agli allegati 1 e 2. Se le autorità competenti interessate concordano al riguardo, possono trasmettere le notifiche molteplici in formato elettronico.

3.2 Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite dalle autorità competenti per iscritto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

3.3 Le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti per via elettronica, ove ciò sia possibile e accettabile per le autorità competenti interessate. Qualora ciò non fosse possibile o accettabile, le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse a mezzo posta. Laddove si utilizzi il servizio postale, la notifica dovrebbe essere inviata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in tempo utile affinché la notifica pervenga all'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di un mese specificato nell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (ovvero un mese dalla data di notifica da parte dell'intermediario del credito all'autorità competente dello Stato d'origine). 3.4 Le autorità competenti dovrebbero pubblicare le seguenti informazioni in relazione alle notifiche di passaporto:

  • a. le lingue accettate dalle autorità competenti;
  • b. l'indirizzo cui devono essere inviate le notifiche di passaporto se trasmesse a mezzo posta;
  • c. i mezzi elettronici attraverso il quale possono essere presentate le notifiche di passaporto e gli eventuali contatti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/