+21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
|
21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la posizione dell’ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto) deve essere considerato rilevante in caso di operazioni diverse dal riacquisto. Le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio devono essere considerate come non più soddisfatte se, conseguentemente all’operazione, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall’ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, come dovrebbe avvenire se la posizione dell’ente cedente in materia di fondi propri e liquidità è significativamente e negativamente influenzata, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione. Nell’effettuare tale valutazione, è necessario considerare, tra l’altro, le scritture contabili effettuate dai partecipanti all’operazione in relazione alla stessa e le modifiche alle rispettive posizioni in materia di liquidità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|