+21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …

21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …

Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la posizione dell’ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto) deve essere considerato rilevante in caso di operazioni diverse dal riacquisto. Le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio devono essere considerate come non più soddisfatte se, conseguentemente all’operazione, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall’ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, come dovrebbe avvenire se la posizione dell’ente cedente in materia di fondi propri e liquidità è significativamente e negativamente influenzata, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione. Nell’effettuare tale valutazione, è necessario considerare, tra l’altro, le scritture contabili effettuate dai partecipanti all’operazione in relazione alla stessa e le modifiche alle rispettive posizioni in materia di liquidità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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