+Fattori rilevanti per la valutazione
---+19. Per valutare se un’operazione non è strutturata per fornire un supporto come stabilito nel …
---+20. Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
---+21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
---+22. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (c) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …
---+23. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (d) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …
---+24. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (e) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …

Fattori rilevanti per la valutazione

Fattori rilevanti per la valutazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
19. Per valutare se un’operazione non è strutturata per fornire un supporto come stabilito nel …

Per valutare se un’operazione non è strutturata per fornire un supporto come stabilito nel paragrafo 11, è necessario considerare tutte le circostanze del caso, compresi i seguenti criteri.

20. Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …

Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il prezzo di riacquisto) va applicato anche alle operazioni diverse dal riacquisto e, in tali casi, devono essere considerati gli importi dovuti o, a seconda dei casi, quelli esigibili dall’ente cedente o dall’ente promotore. Per tutte le operazioni, dovranno essere considerate le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l’ente ha accesso alla data della misurazione. Se tali misure non sono identificabili, devono essere considerati altri dati diversi dai prezzi quotati e direttamente o indirettamente osservabili in relazione al bene; e, se tali dati non sono identificabili, devono essere considerati i dati non osservabili in relazione al bene. In caso di dati non osservabili, l’ente cedente o l’ente promotore deve fornire prova alla relativa autorità competente in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. L’ente cedente o l’ente promotore deve altresì dimostrare che tale valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti. Un’operazione deve essere considerata come non effettuata alle normali condizioni di mercato se gli importi esigibili dall’ente cedente o, a seconda dei casi, dall’ente promotore, sono significativamente più bassi, oppure se gli importi dovuti dall’ente cedente o dall’ente promotore sono significativamente più alti rispetto al relativo valore di mercato.

21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …

Anche il fattore previsto dal punto (b) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la posizione dell’ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto) deve essere considerato rilevante in caso di operazioni diverse dal riacquisto. Le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio devono essere considerate come non più soddisfatte se, conseguentemente all’operazione, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall’ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, come dovrebbe avvenire se la posizione dell’ente cedente in materia di fondi propri e liquidità è significativamente e negativamente influenzata, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione. Nell’effettuare tale valutazione, è necessario considerare, tra l’altro, le scritture contabili effettuate dai partecipanti all’operazione in relazione alla stessa e le modifiche alle rispettive posizioni in materia di liquidità.

22. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (c) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …

Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (c) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la performance delle esposizioni cartolarizzate), se le esposizioni sottostanti oggetto dell’operazione sono state meno performanti rispetto ad altre esposizioni cartolarizzate o sono state segnalate come deteriorate, si dovrà ritenere che l’operazione non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato se tale performance negativa o la prevedibile performance futura di tali esposizioni conseguente alle circostanze che hanno provocato tale performance negativa non si riflette adeguatamente sul prezzo di acquisto o di riacquisto.

23. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (d) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …

Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (d) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione), se le posizioni verso la cartolarizzazione oggetto dell’operazione sono state meno performanti rispetto ad altre posizioni verso la cartolarizzazione o sono state segnalate come deteriorate, si dovrà considerare (i) se il costo delle misure adottate per migliorare la performance di tali posizioni verso la cartolarizzazione è stato sostenuto interamente dagli investitori che hanno acquistato le cartolarizzazioni e (ii) se l’ente che ha partecipato all’operazione è negativamente influenzato, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione.

24. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (e) dell’articolo 248, paragrafo 1, del …

Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (e) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori), si dovrà considerare se le perdite attese concernenti una posizione verso la cartolarizzazione sono aumentate o diminuite in maniera significativa, relativamente, tra l’altro, a modifiche al prezzo di mercato della posizione, agli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e ai rating delle posizioni verso la cartolarizzazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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