+8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che …

8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che …

I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE2 , che stabilisce che gli enti sono tenuti a disporre di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, e nell’articolo 79, lettere b) e c), della suddetta direttiva, secondo cui le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli enti dispongano di metodologie interne che consentano loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori e a livello di portafoglio e che dispongano di sistemi efficaci per l’amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, rispettivamente. Inoltre, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36 /UE sancisce il principio secondo cui “l’organo di gestione deve garantire l’integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l’osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti”. Infine, come stabilito nell’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza, incluse quelle che chiedano agli enti creditizi il rafforzamento di dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74 (articolo 104, paragrafo 1, lettera b)), l’applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri (articolo 104, paragrafo 1, lettera d)).


2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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