+90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …

90. A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto …

A norma dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013, si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verifichino uno o entrambi i criteri di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero identificare il default, in conformità del criterio dell’“inadempienza probabile” del debitore, prima che l’esposizione diventi morosa una volta scaduta da 90 giorni. In linea con il metodo applicato a fini normativi, gli elementi da considerare come indicativi dell’inadempienza probabile, ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) 575/2013, dovrebbero essere applicati in modo da assicurare una tempestiva identificazione di un’“inadempienza probabile” che contribuisca a eventuali mancati incassi. Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 4, lettera b), sebbene per finalità normative nel caso di obblighi relativi a esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico, le autorità competenti possano sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per diversi prodotti, in quanto considerato adeguato per le condizioni locali (cfr. articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 575/2013), tale possibilità non dovrebbe essere interpretata come un’esenzione dall’applicazione della presunzione relativa di 90 giorni di cui all’IFRS 9, paragrafo B5. 5.37, per tali esposizioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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