+30. Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su …

30. Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su cui si basano i dati utilizzati per la quantificazione del rischio per ciascuna fonte di dati sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero confrontare la definizione di default applicata attualmente dall’ente con le definizioni utilizzate per le osservazioni incluse nell’insieme di dati utilizzato per la quantificazione del rischio. Qualora la definizione di default sia cambiata durante il periodo storico di osservazione, gli enti dovrebbero valutare la rappresentatività dei dati storici inclusi nell’insieme di dati di riferimento e utilizzati per la quantificazione del rischio nello stesso modo specificato per i dati esterni nel capo 6 degli orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se la definizione di default è stata modificata più di una volta durante il periodo storico di osservazione, gli enti dovrebbero eseguire separatamente l’analisi di ciascuna delle precedenti definizioni di default.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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