+70. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
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70. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero garantire la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione al denominatore e al numeratore, come definito nei paragrafi 73 e 74, e utilizzati per il calcolo del tasso medio di default osservato. In particolare, gli enti dovrebbero garantire la disponibilità e la corretta archiviazione quantomeno dei seguenti dati, per il periodo di osservazione pertinente di cui ai paragrafi da 82 a 83: - (a) i criteri per l’identificazione del tipo di esposizioni rilevante, coperto dal modello PD in esame;
- (b) i criteri per l’identificazione dei segmenti di calibrazione;
- (c) i fattori di rischio utilizzati per la differenziazione del rischio; se un fattore di rischio per il quale non sono disponibili dati storici diventato recentemente rilevante è stato incluso nel modello, gli enti dovrebbero adoperarsi al fine di ridurre al minimo i dati mancanti relativi al fattore di rischio nel tempo, come indicato al paragrafo 51, lettera a), e applicare un MoC e un aggiustamento appropriato in conformità della sezione 4.4;
- (d) tutti i numeri identificativi dei debitori e delle esposizioni rilevanti per il calcolo del tasso di default, tenendo conto delle situazioni in cui il numero identificativo è cambiato nel tempo, comprese le modifiche dovute alla ristrutturazione delle esposizioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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