+5.3 PD calibration
---+70. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
---+71. L’esclusione delle osservazioni dal calcolo del tasso annuo di default dovrebbe essere …
---+72. Gli enti dovrebbero documentare la pulizia dei dati, conformemente all’articolo 32, paragrafo …
---+73. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
---+74. Al momento dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi di rating o pool ai fini del …
---+75. Gli enti dovrebbero calcolare il tasso annuale di default anche per il sottogruppo di debitori …
---+76. Ai fini dei paragrafi da 73 a 75, un debitore deve essere incluso nel denominatore e, se del …
---+77. In ogni caso, gli enti dovrebbero garantire che ogni debitore in stato di default venga …
---+78. Al fine di scegliere un approccio di calcolo appropriato come previsto dal paragrafo 80, gli …
---+79. La media osservata dei tassi annuali di default ("tasso medio di default osservato") dovrebbe …
---+80. Per calcolare il tasso medio di default osservato sulla base di un’analisi documentata, gli …
---+81. Ai fini dei paragrafi 79 e 80, gli enti dovrebbero calcolare i tassi medi di default osservati …
---+82. Ai fini della determinazione del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180 …
---+83. Ai fini della valutazione della rappresentatività del periodo storico di osservazione di cui al …
---+84. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 sia rappresentativo …
---+85. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 non sia rappresentativo …
---+86. Nel caso eccezionale in cui il tasso di default medio di lungo periodo sia inferiore alla media …
---+87. Gli enti dovrebbero disporre di processi solidi e ben definiti che garantiscano una solida …
---+88. Gli enti dovrebbero registrare e descrivere nella documentazione del modello PD il campione di …
---+89. Gli enti dovrebbero effettuare la calibrazione dopo aver preso in considerazione modifiche …
---+90. Il processo di raggruppamento di debitori o esposizioni classificati in classi di rating o pool …
---+91. Tenendo conto di disponibilità dei dati, struttura del modello e portafoglio, nonché dei …
---+92. Ai fini della determinazione delle stime della PD di cui al paragrafo 91, la calibrazione …
---+93. Indipendentemente dal tipo di approccio menzionato nel paragrafo 92 scelto, gli enti dovrebbero …
---+94. Ai fini della determinazione delle stime della PD basate su una mappatura in funzione di una …
---+95. Laddove gli enti derivino stime di PD da stime di perdite e LGD, conformemente all’articolo …
---+96. Per utilizzare stime di PD dirette per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri …
---+97. Gli enti possono suddividere le esposizioni coperte dallo stesso modello PD in diversi segmenti …
---+98. Nel caso di utilizzo di metodi di assegnazione del punteggio, gli enti dovrebbero garantire …
---+99. La calibrazione non dovrebbe influenzare l’ordinamento di debitori o esposizioni diverso da …
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5.3 PD calibration
5.3.1 Data requirements for the calculation of observed default rates
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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70. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
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Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero garantire la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione al denominatore e al numeratore, come definito nei paragrafi 73 e 74, e utilizzati per il calcolo del tasso medio di default osservato. In particolare, gli enti dovrebbero garantire la disponibilità e la corretta archiviazione quantomeno dei seguenti dati, per il periodo di osservazione pertinente di cui ai paragrafi da 82 a 83: - (a) i criteri per l’identificazione del tipo di esposizioni rilevante, coperto dal modello PD in esame;
- (b) i criteri per l’identificazione dei segmenti di calibrazione;
- (c) i fattori di rischio utilizzati per la differenziazione del rischio; se un fattore di rischio per il quale non sono disponibili dati storici diventato recentemente rilevante è stato incluso nel modello, gli enti dovrebbero adoperarsi al fine di ridurre al minimo i dati mancanti relativi al fattore di rischio nel tempo, come indicato al paragrafo 51, lettera a), e applicare un MoC e un aggiustamento appropriato in conformità della sezione 4.4;
- (d) tutti i numeri identificativi dei debitori e delle esposizioni rilevanti per il calcolo del tasso di default, tenendo conto delle situazioni in cui il numero identificativo è cambiato nel tempo, comprese le modifiche dovute alla ristrutturazione delle esposizioni.
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71. L’esclusione delle osservazioni dal calcolo del tasso annuo di default dovrebbe essere …
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L’esclusione delle osservazioni dal calcolo del tasso annuo di default dovrebbe essere effettuata solo nelle due seguenti situazioni: - (a) i debitori erroneamente inclusi nell’insieme dei dati di default, in quanto non inadempienti ai sensi della definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato negli orientamenti sull’applicazione della definizione di default di un debitore ai sensi dell’articolo summenzionato, non dovrebbero essere inclusi nel numeratore del tasso annuale di default;
- (b) i debitori erroneamente assegnati al modello di rating considerato, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale modello di rating, dovrebbero essere esclusi sia dal numeratore che dal denominatore del tasso annuale di default.
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72. Gli enti dovrebbero documentare la pulizia dei dati, conformemente all’articolo 32, paragrafo …
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Gli enti dovrebbero documentare la pulizia dei dati, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, in relazione al calcolo del tasso annuale di default e in particolare: - (a) per i modelli PD per esposizioni non al dettaglio, un elenco di tutte le osservazioni all’interno dell’insieme di dati che sono state escluse in base al paragrafo 71, con una giustificazione caso per caso;
- (b) per i modelli PD per esposizioni al dettaglio, informazioni relative ai motivi e alla quantità di esclusioni di osservazioni effettuate conformemente al paragrafo 71.
5.3.2 Calcolo dei tassi annuali di default
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73. Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78 …
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Ai fini del calcolo del tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero garantire entrambi gli elementi seguenti: - (a) che il denominatore rifletta il numero di debitori non inadempienti sulle obbligazioni creditizie in essere osservata all’inizio del periodo di osservazione annuale; in questo contesto, un’obbligazione creditizia si riferisce a entrambi i seguenti casi:
- (i) qualsiasi attività in bilancio, incluso qualsiasi importo di capitale, interessi e commissioni;
- (ii) qualsiasi operazione fuori bilancio, incluse le garanzie emesse dall’ente nel ruolo di garante;
- (b) che il numeratore includa tutti i debitori considerati nel denominatore che abbiano presentato almeno un evento di default durante il periodo di osservazione annuale.
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74. Al momento dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi di rating o pool ai fini del …
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Al momento dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi di rating o pool ai fini del calcolo del tasso annuale di default, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le modifiche, ma non dovrebbero riflettere in questa assegnazione eventuali effetti di sostituzione dovuti all’attenuazione del rischio di credito, né alcun aggiustamento conservativo a posteriori introdotto in conformità della sezione 8.1. Se il tasso annuale di default è calcolato in base alla classe di rating o al pool, il denominatore dovrebbe fare riferimento a tutti i debitori assegnati a una classe di rating o pool all’inizio del periodo di osservazione. Se il tasso annuale di default è calcolato a livello di portafoglio, il denominatore dovrebbe fare riferimento a tutti i debitori assegnati al segmento di calibrazione pertinente all’inizio del periodo di osservazione.
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75. Gli enti dovrebbero calcolare il tasso annuale di default anche per il sottogruppo di debitori …
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Gli enti dovrebbero calcolare il tasso annuale di default anche per il sottogruppo di debitori aventi qualsiasi obbligazione creditizia che non disponesse di un rating all’inizio del periodo di osservazione pertinente, ma che rientrasse nell’ambito di applicazione del modello in esame ("rating mancanti"), anche se questi debitori sono stati assegnati a una classe di rating o pool in modo conservativo ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri. I debitori i cui rating sono basati su informazioni mancanti o parzialmente mancanti o in cui il rating è obsoleto, ma ancora giudicato valido dall’ente, non dovrebbero essere considerati in quanto rating mancanti.
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76. Ai fini dei paragrafi da 73 a 75, un debitore deve essere incluso nel denominatore e, se del …
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Ai fini dei paragrafi da 73 a 75, un debitore deve essere incluso nel denominatore e, se del caso, nel numeratore, anche in caso di migrazione verso una diversa classe di rating, pool o modello di rating, sistema di rating o approccio al calcolo dei requisiti patrimoniali, entro il periodo di osservazione o quando le obbligazioni creditizie corrispondenti siano state vendute, cancellate, rimborsate o altrimenti chiuse durante il periodo di osservazione. Gli enti dovrebbero analizzare se tali migrazioni o vendite di obbligazioni creditizie influenzino il tasso di default e, in caso affermativo, dovrebbero riflettere ciò in un aggiustamento appropriato e considerare un MoC adeguato.
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77. In ogni caso, gli enti dovrebbero garantire che ogni debitore in stato di default venga …
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In ogni caso, gli enti dovrebbero garantire che ogni debitore in stato di default venga conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore è risultato inadempiente più di una volta nel corso del relativo periodo annuale.
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78. Al fine di scegliere un approccio di calcolo appropriato come previsto dal paragrafo 80, gli …
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Al fine di scegliere un approccio di calcolo appropriato come previsto dal paragrafo 80, gli enti dovrebbero valutare i tassi annuali di default osservati nel periodo storico di osservazione almeno trimestralmente. 5.3.3 Calcolo del tasso medio di default osservato
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79. La media osservata dei tassi annuali di default ("tasso medio di default osservato") dovrebbe …
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La media osservata dei tassi annuali di default ("tasso medio di default osservato") dovrebbe essere calcolata per ciascuna classe di rating o pool, per il tipo di esposizioni coperte dal modello PD pertinente, nonché per qualsiasi segmento di calibrazione pertinente.
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80. Per calcolare il tasso medio di default osservato sulla base di un’analisi documentata, gli …
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Per calcolare il tasso medio di default osservato sulla base di un’analisi documentata, gli enti dovrebbero scegliere il metodo appropriato tra un approccio basato sulla sovrapposizione e un approccio basato su finestre temporali di un anno, non sovrapposte. Questa analisi dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: - (a) un’analisi di possibili distorsioni dovute alla quota parte di contratti a breve termine e di contratti risolti che non possono essere osservati durante i relativi periodi annuali;
- (b) un’analisi di possibili distorsioni dovute alle date di calcolo specifiche prescelte;
- (c) per gli enti che utilizzano le finestre temporali sovrapposte di un anno, un’analisi delle distorsioni potenzialmente significative dovute alla sovra-ponderazione implicita del periodo temporale di sovrapposizione;
- (d) un’analisi delle distorsioni potenzialmente significative dovute agli effetti di maturazione relativi alle date di calcolo prescelte.
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81. Ai fini dei paragrafi 79 e 80, gli enti dovrebbero calcolare i tassi medi di default osservati …
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Ai fini dei paragrafi 79 e 80, gli enti dovrebbero calcolare i tassi medi di default osservati come media aritmetica di tutti i tassi annuali di default calcolati conformemente ai paragrafi da 73 a 76. Nel caso di modelli PD per le classi di esposizioni al dettaglio, gli enti possono calcolare il tasso medio di default osservato come la media ponderata dei tassi annuali di default in cui un ente non attribuisce uguale importanza ai dati storici poiché i dati più recenti rappresentano un migliore indicatore di perdite a norma dell’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.3.4 Tasso medio di default di lungo periodo
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82. Ai fini della determinazione del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180 …
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Ai fini della determinazione del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, al momento della calibrazione del modello dovrebbero essere ritenute rilevanti eventuali ulteriori osservazioni relative agli ultimi 5 anni, nel caso in cui queste siano necessarie affinché il periodo storico di osservazione rifletta l’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default per tale tipo di esposizioni di cui all’articolo 49, paragrafo 3, delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.
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83. Ai fini della valutazione della rappresentatività del periodo storico di osservazione di cui al …
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Ai fini della valutazione della rappresentatività del periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 per l’intervallo di probabile variabilità dei tassi annuali di default, gli enti dovrebbero valutare se il periodo storico di osservazione contenga un insieme rappresentativo di anni positivi e negativi e dovrebbero prendere in considerazione tutti i seguenti aspetti: - (a) la variabilità di tutti i tassi annuali di default osservati;
- (b) l’esistenza, la mancanza o la prevalenza di tassi annuali di default relativi ad anni negativi riflessi da indicatori economici rilevanti per il tipo di esposizioni considerate nel periodo storico di osservazione;
- (c) cambiamenti significativi nel contesto economico, giuridico o commerciale nel periodo storico di osservazione.
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84. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 sia rappresentativo …
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Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 sia rappresentativo dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default, il tasso di default medio di lungo periodo dovrebbe essere calcolato come media dei tassi annuali di default osservati in tale periodo.
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85. Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 non sia rappresentativo …
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Qualora il periodo storico di osservazione di cui al paragrafo 82 non sia rappresentativo dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default di cui all’articolo 49, paragrafo 4, delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero applicare quanto segue: - (a) se nel periodo storico di osservazione non sono inclusi anni negativi, o sono inclusi in numero insufficiente, la media dei tassi annuali di default osservati dovrebbe essere aggiustata al fine di stimare un tasso di default medio di lungo periodo;
- (b) laddove gli anni negativi siano eccessivamente rappresentati nel periodo storico di osservazione, la media dei tassi annuali di default osservati può essere aggiustata per stimare un tasso di default medio di lungo periodo laddove esista una correlazione significativa tra gli indicatori economici di cui al paragrafo 83(b) e i tassi annuali di default disponibili.
Gli enti dovrebbero garantire che, a seguito degli adeguamenti di cui ai punti a) e b), il risultante tasso di default medio di lungo periodo aggiustato rifletta l’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default.
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86. Nel caso eccezionale in cui il tasso di default medio di lungo periodo sia inferiore alla media …
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Nel caso eccezionale in cui il tasso di default medio di lungo periodo sia inferiore alla media di tutti i tassi annuali di default osservati a causa di eventuali aggiustamenti effettuati conformemente al paragrafo 85, gli enti dovrebbero confrontare i loro tassi di default medi di lungo periodo aggiustati con il maggiore tra i valori descritti di seguito: - (a) la media dei tassi annuali di default osservata negli ultimi 5 anni;
- (b) la media osservata di tutti i tassi annuali di default disponibili.
Gli enti dovrebbero giustificare la direzione e l’entità dell’aggiustamento, compresa l’adeguatezza del MoC considerato, in linea con il requisito di cui all’articolo 49, paragrafo 4, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB e alla sezione 4.4. Inoltre, laddove il tasso di default medio di lungo periodo aggiustato sia inferiore al più alto dei due valori di cui ai punti a) e b), gli enti dovrebbero giustificare specificatamente il motivo per cui questi due valori non risultano appropriati. 5.3.5 Calibrazione sul tasso di default medio di lungo periodo
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87. Gli enti dovrebbero disporre di processi solidi e ben definiti che garantiscano una solida …
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Gli enti dovrebbero disporre di processi solidi e ben definiti che garantiscano una solida calibrazione, includendo tutti i seguenti elementi nel loro processo di calibrazione: - (a) test di calibrazione quantitativi per classe di rating o pool;
- (b) test di calibrazione quantitativi a livello del segmento di calibrazione;
- (c) analisi qualitative supplementari quali giudizi di esperti circa la forma della risultante distribuzione dei debitori, il numero di debitori minimo per classe e l’esclusione di indebita concentrazione in determinate classi di rating o pool.
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88. Gli enti dovrebbero registrare e descrivere nella documentazione del modello PD il campione di …
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Gli enti dovrebbero registrare e descrivere nella documentazione del modello PD il campione di calibrazione associato a ciascun segmento di calibrazione. Al fine di garantire la conformità all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero trovare un equilibrio adeguato tra la comparabilità del campione di calibrazione e il portafoglio di applicazione per quanto riguarda le caratteristiche dei debitori e delle transazioni e la relativa rappresentatività dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default come indicato nella sezione 5.3.4.
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89. Gli enti dovrebbero effettuare la calibrazione dopo aver preso in considerazione modifiche …
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Gli enti dovrebbero effettuare la calibrazione dopo aver preso in considerazione modifiche applicati nell’assegnazione di debitori a classi di rating o pool e prima dell’applicazione del MoC - o dei valori minimi della PD di cui all’articolo 160, paragrafo 1, e all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove un criterio di classificazione o una politica di modifiche siano state modificate nel tempo, gli enti dovrebbero analizzare gli effetti di tali cambiamenti sulla frequenza e sull’ambito degli scostamenti e tenerne conto in modo appropriato.
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90. Il processo di raggruppamento di debitori o esposizioni classificati in classi di rating o pool …
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Il processo di raggruppamento di debitori o esposizioni classificati in classi di rating o pool può essere eseguito durante la calibrazione, in particolare ove gli enti effettuino tale raggruppamento mediante l’identificazione di intervalli di punteggio che riflettano un livello di PD predefinito assegnato a una classe di rating di una scala tipo.
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91. Tenendo conto di disponibilità dei dati, struttura del modello e portafoglio, nonché dei …
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Tenendo conto di disponibilità dei dati, struttura del modello e portafoglio, nonché dei requisiti aziendali, gli enti dovrebbero scegliere un metodo appropriato per eseguire la calibrazione conformemente ai seguenti principi: - (a) gli enti possono scegliere uno dei seguenti tipi di calibrazione:
- (i) una calibrazione conforme all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (ii) una calibrazione conforme all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente a quanto disposto dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera a),
- o paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, se si utilizza una scala continua di rating;
- (b) per le esposizioni verso imprese, enti, governi centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per cui un ente utilizzi l’approccio PD/LGD di cui all’articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono scegliere uno dei seguenti tipi di calibrazione:
- (i) una calibrazione basata su una mappatura in funzione della scala di rating utilizzata da un’agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) o da un’organizzazione simile a norma dell’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (ii) per un modello statistico di predizione di default, conformemente alla sezione 4 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, in cui le PD sono stimate come medie semplici delle stime di probabilità di default per i singoli debitori in una determinata classe di rating o pool, in conformità dell’articolo 180, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE)
- n. 575/2013, una calibrazione delle stime della probabilità di default pertinenti a livello degli appropriati segmenti di calibrazione;
- (c) per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono scegliere una calibrazione basata sulle perdite totali e sulle LGD conformemente all’articolo 180, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (d) per i crediti verso imprese, gli enti possono scegliere una calibrazione basata sulle perdite attese e sulle LGD conformemente all’articolo 180, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
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92. Ai fini della determinazione delle stime della PD di cui al paragrafo 91, la calibrazione …
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Ai fini della determinazione delle stime della PD di cui al paragrafo 91, la calibrazione dovrebbe considerare uno dei seguenti elementi: - (a) il tasso medio di default di lungo periodo a livello di classe di rating o pool, nel qual caso gli enti dovrebbero fornire ulteriori test di calibrazione a livello del relativo segmento di calibrazione; o
- (b) il tasso medio di default di lungo periodo a livello del segmento di calibrazione, nel qual caso gli enti dovrebbero fornire ulteriori test di calibrazione a livello delle classi di rating o pool rilevanti o, laddove utilizzino stime dirette della PD ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a un livello appropriato per l’applicazione del modello di probabilità.
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93. Indipendentemente dal tipo di approccio menzionato nel paragrafo 92 scelto, gli enti dovrebbero …
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Indipendentemente dal tipo di approccio menzionato nel paragrafo 92 scelto, gli enti dovrebbero valutare il potenziale effetto del metodo di calibrazione prescelto sul comportamento delle stime della PD nel tempo.
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94. Ai fini della determinazione delle stime della PD basate su una mappatura in funzione di una …
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Ai fini della determinazione delle stime della PD basate su una mappatura in funzione di una scala di rating esterna, di cui al paragrafo 91, lettera (b), punto (i), gli enti dovrebbero riconciliare i tassi di default osservati per le classi dell’organismo esterno su una serie temporale rappresentativa dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default per le classi di rating e pool del portafoglio in oggetto.
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95. Laddove gli enti derivino stime di PD da stime di perdite e LGD, conformemente all’articolo …
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Laddove gli enti derivino stime di PD da stime di perdite e LGD, conformemente all’articolo 161, paragrafo 2, e all’articolo 180, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, questi dovrebbero utilizzare un insieme di dati di riferimento che comprenda le perdite realizzate su tutti i default identificati durante il periodo storico di osservazione specificato conformemente alla sezione 6.3.2.1 e i relativi fattori di perdita.
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96. Per utilizzare stime di PD dirette per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri …
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Per utilizzare stime di PD dirette per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero dimostrare che le ipotesi teoriche del modello probabilistico alla base della metodologia di stima sono soddisfatte in misura sufficiente nella pratica e che il tasso di default medio di lungo periodo sia preservato. In particolare, tutti i dati e i requisiti di rappresentatività dovrebbero essere soddisfatti, compresi quelli di cui all’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e la definizione di default dovrebbe essere applicata conformemente all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. In nessuna circostanza si dovrebbe adottare l’uso di PD continue o qualsiasi omogeneizzazione dei tassi di default al fine di superare la mancanza di dati, la bassa capacità discriminatoria o qualsiasi altra carenza nell’assegnazione del rating o nel processo di stima della PD o per ridurre i requisiti in materia di fondi propri.
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97. Gli enti possono suddividere le esposizioni coperte dallo stesso modello PD in diversi segmenti …
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Gli enti possono suddividere le esposizioni coperte dallo stesso modello PD in diversi segmenti di calibrazione ove necessario laddove uno o più sottoinsiemi di tali esposizioni generino un livello di rischio significativamente diverso. A tale scopo, gli enti dovrebbero utilizzare fattori di segmentazione pertinenti e dovrebbero giustificare e documentare l’uso e l’ambito dei segmenti di calibrazione.
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98. Nel caso di utilizzo di metodi di assegnazione del punteggio, gli enti dovrebbero garantire …
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Nel caso di utilizzo di metodi di assegnazione del punteggio, gli enti dovrebbero garantire quanto segue: - (a) laddove vi sia un cambiamento nel metodo di assegnazione del punteggio utilizzato, gli enti dovrebbero considerare se sia necessario ricalcolare i punteggi di debitori o esposizioni sulla base dell’insieme originale di dati invece che utilizzare i punteggi calcolati in base alle versioni precedenti del metodo di assegnazione del punteggio, e, qualora tale ricalcolo non fosse possibile, gli enti dovrebbero valutare gli effetti potenziali e tenerne conto attraverso un adeguato aumento del MoC nelle loro stime della PD;
- (b) qualora si applichi l’articolo 180, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, le stime della PD che sono state ricavate come media semplice delle stime di PD individuali sono adeguate per le classi di rating pertinenti, applicando a queste stime test di calibrazione a livello di classe di rating, sulla base di tassi annuali di default rappresentativi dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default.
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99. La calibrazione non dovrebbe influenzare l’ordinamento di debitori o esposizioni diverso da …
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La calibrazione non dovrebbe influenzare l’ordinamento di debitori o esposizioni diverso da quello interno a ciascuna classe di rating o pool all’interno di un segmento di calibrazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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