+56. La strategia per le NPE dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro di gestione del …

56. La strategia per le NPE dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro di gestione del …

La strategia per le NPE dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro di gestione del rischio. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli elementi riportati di seguito.

  • a) ICAAP:13 tutte le componenti rilevanti della strategia per le NPE dovrebbero essere pienamente allineate con il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale ( internal capital adequacy assessment process , ICAAP) ed esservi integrate. Gli enti creditizi dovrebbero predisporre una valutazione quantitativa e qualitativa dell’evoluzione delle NPE in condizioni di base e di stress, incluso l’impatto sulla pianificazione patrimoniale.
  • b) RAF:14 il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio ( risk appetite framework , RAF) e la strategia per le NPE sono strettamente interconnessi. Il RAF dovrebbe pertanto contenere parametri e limiti chiaramente definiti, approvati dall’organo di amministrazione, in linea con gli elementi centrali e gli obiettivi propri della strategia per le NPE.
  • c) Piano di risanamento15 : laddove il piano di risanamento preveda livelli degli indicatori e interventi connessi alle NPE, gli enti creditizi dovrebbero assicurare che siano in linea con gli obiettivi strategici e il piano operativo per le NPE.

13 Ai sensi dell’articolo 108 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

14 Secondo la descrizione del Financial Stability Board nel documento «Principles for An Effective Risk Appetite Framework».

15 Ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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