| Capitalizzazione di arretrati/interessi | Misura di concessione applicata agli arretrati e/o agli interessi arretrati maturati che consiste nell’aggiungere gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile. | Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l’ente abbia valutato che i livelli verificati di reddito/spesa del debitore (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) e i rimborsi rivisti proposti sono sufficienti a consentire al debitore di effettuare il rimborso del prestito rivisto sulla base di capitale e interessi per la durata del piano di rimborso rivisto e ha chiesto conferma formale del fatto che il cliente comprende e accetta le condizioni di capitalizzazione. La capitalizzazione degli arretrati dovrebbe essere accordata in modo selettivo nei soli casi in cui il recupero di arretrati storici o di pagamenti dovuti ai sensi del contratto non è possibile e la capitalizzazione è l’unica opzione realisticamente disponibile. Gli enti dovrebbero in generale evitare di offrire questa misura a un debitore più di una volta; inoltre la misura dovrebbe essere applicata esclusivamente agli arretrati che non superano una quota predefinita del capitale complessivo (che dovrebbe essere stabilita nel regolamento interno della banca in materia di misure di concessione). L’ente dovrebbe valutare come adeguata e appropriata per il debitore la percentuale di arretrati capitalizzati rispetto ai rimborsi di capitale e interessi. |