+Orientamento 5. Ostacoli

Orientamento 5. Ostacoli

5.1 Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire all’autorità competente:

  • a. una sintesi del metodo o dei metodi di autenticazione degli utenti dei servizi di pagamento supportati dall’interfaccia dedicata, ossia il reindirizzamento, il disaccoppiamento, l’integrazione o una combinazione di tali metodi;
  • b. una spiegazione dei motivi per cui il metodo o i metodi di autenticazione di cui alla lettera
  • a) non costituiscono un ostacolo come definito all’articolo 32, paragrafo 3, degli RTS, e di come tale metodo o tali metodi consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai propri utenti dei servizi di pagamento, unitamente ad evidenze che l’interfaccia dedicata non comporta per detti utenti inutili ritardi o difficoltà quando accedono ai loro conti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di servizi di informazione sui conti o un emittente di strumenti di pagamento basati su carta o ad altri attributi, compresi passaggi non necessari o superflui ovvero l’utilizzo di un linguaggio poco chiaro o disincentivante, che possa indurre gli utenti dei servizi di pagamento, direttamente o indirettamente, a non utilizzare i servizi dei suddetti prestatori di servizi di pagamento.

5.2 Nell’ambito delle spiegazioni di cui alla lettera b) dell’orientamento 5.1, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe confermare all’autorità competente che:

  • a. l’interfaccia dedicata non impedisce ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti di avvalersi della procedura o delle procedure di autenticazione rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai propri utenti dei servizi di pagamento;
  • b. ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti nonché agli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta non sono richieste autorizzazioni o registrazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 11, 14 e 15 della PSD2;
  • c. il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non esegue ulteriori verifiche del consenso di cui all’articolo 32, paragrafo 3, degli RTS dato dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di servizi di informazione sui conti per accedere alle informazioni sul conto o sui conti di pagamento detenuti presso il prestatore di servizi di pagamento del radicamento del conto o per disporre pagamenti;
  • d. non sono eseguite verifiche del consenso dato dall’utente di servizi di pagamento all’emittente di strumenti di pagamento basati su carta a norma dell’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), della PSD2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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