+Orientamento 9. Consultazione dell’ABE

Orientamento 9. Consultazione dell’ABE

9.1 In sede di consultazione dell’ABE ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 6, degli RTS, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all’Autorità il modulo di valutazione di cui all’allegato 1 per ciascuna richiesta presentata in relazione a un’esenzione che intendono concedere. Le autorità competenti non dovrebbero adottare alcuna decisione in merito all’esenzione prima di aver ricevuto le osservazioni dell’ABE sulla richiesta o prima che sia trascorso un mese dalla data in cui hanno consultato l’ABE. Nell’adottare qualsiasi decisione riguardante la richiesta, le autorità competenti dovrebbero tenere in debito conto le osservazioni dell’ABE.

9.2 In deroga all’orientamento 9.1, fino al 31 dicembre 2019 le autorità competenti che hanno notificato all’ABE la propria conformità ai presenti orientamenti possono procedere a concedere le esenzioni, purché si siano consultate con l’ABE comunicandole la propria intenzione di concedere l’esenzione mediante il modulo di valutazione di cui all’allegato 1. In tali casi, le autorità competenti possono trasmettere il modulo di valutazione per uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

9.3 Le autorità competenti che non hanno concesso a un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto l’esenzione dall’obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza previsto dall’articolo 33, paragrafo 4, degli RTS perché la sua interfaccia dedicata non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 6, degli RTS né quanto contenuto negli orientamenti da 2 a 8, dovrebbero trasmettere all’ABE il modulo di valutazione di cui all’allegato 1 senza indebiti ritardi. La valutazione negativa andrebbe fornita per tutte le richieste di esenzione respinte ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 6, degli RTS.

9.4 Se un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fa parte di un gruppo comprendente filiazioni in vari Stati membri che utilizzeranno la stessa interfaccia dedicata, ciascuna autorità competente degli Stati membri in questione dovrebbe:

  • a. comunicare senza indebiti ritardi alle altre autorità competenti interessate se intende negare la concessione di un’esenzione;
  • b. su richiesta delle altre autorità competenti e fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza, comunicare alle altre autorità competenti i motivi per cui intende negare la concessione di un’esenzione e, ove pertinente, i problemi che le sono stati segnalati dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti nonché dagli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/