+2.4 Istituzione del comitato per le remunerazioni

2.4 Istituzione del comitato per le remunerazioni

52.Ai sensi dell’articolo 109 della CRD e dell’articolo 95, paragrafo 1, della CRD, tutti gli enti che sono essi stessi enti creditizi significativi, in considerazione del livello individuale, dell’impresa madre e del gruppo, devono istituire un comitato per le remunerazioni. Le filiazioni che sono disciplinate da una legislazione settoriale specifica (ad esempio, le imprese di investimento, i GEFIA o i gestori di OICVM) dovrebbero osservare le norme stabilite nella legislazione settoriale specifica ad esse applicabili al fine di determinare se sono tenute o meno a istituire un comitato per le remunerazioni. L’ente consolidante dovrebbe garantire che sia istituito un comitato per le remunerazioni quando richiesto dalla legge.

53.Laddove un comitato per le remunerazioni sia istituito in un ente creditizio non significativo, l’ente dovrebbe conformarsi alle disposizioni dei presenti orientamenti riguardanti il comitato

(15 ) È possibile accedere a entrambi gli orientamenti tramite il seguente link: http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration. per le remunerazioni, ma può combinare le mansioni del comitato per le remunerazioni con altre mansioni purché esse non creino conflitti di interesse.

54.Laddove non sia istituito un comitato per le remunerazioni, le disposizioni dei presenti orientamenti relative al comitato per le remunerazioni devono essere interpretate nel senso che esse si applicano alla funzione di supervisione strategica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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