+83. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le imprese madri e le …

83. In conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le imprese madri e le …

In conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le imprese madri e le filiazioni soggette a tale direttiva garantiscono che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance siano coerenti e ben integrati su base consolidata e subconsolidata. A tal fine, le imprese madri e le filiazioni rientranti nell’ambito del consolidamento prudenziale dovrebbero attuare nelle loro filiazioni non soggette alla direttiva 2013/36/UE, comprese quelle stabilite in paesi terzi, tra cui centri finanziari offshore, dispositivi, processi e meccanismi tali da garantire solidi dispositivi di governance su base consolidata e subconsolidata. Per quanto riguarda i requisiti in materia di remunerazione, si applicano alcune eccezioni conformemente all’articolo 109, paragrafi 4 e 5 (25 ). Le funzioni competenti all’interno dell’ente consolidante e delle sue filiazioni dovrebbero interagire e scambiare dati e informazioni, a seconda dei casi. I dispositivi, i processi e i meccanismi di governance dovrebbero garantire che l’ente consolidante disponga di dati e informazioni sufficienti e sia in grado di valutare il profilo di rischio del gruppo, come specificato nella sezione 6.2.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/