+78. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste …

78. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste …

Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste per finanziare le attività in programma, compresa la fonte o le fonti dell’ammontare del capitale iniziale. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informazioni presentate dall’ente creditizio richiedente (in particolare ai sensi dell’articolo 4 della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione) al fine di valutare il profilo di liquidità e la struttura delle passività, prestando particolare attenzione alla credibilità delle ipotesi sottostanti. Per quanto concerne la struttura delle passività, le autorità competenti dovrebbero valutare le diverse fonti di finanziamento (tipi di passività, strumenti e controparti), i costi corrispondenti, le opzioni incorporate e le loro scadenze contrattuali e fattuali. Una visione chiara in merito al profilo di liquidità e alla struttura delle passività consentirà alle autorità competenti di valutare le proiezioni relative ai coefficienti regolamentari di liquidità e di finanziamento, quali il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) (10 ) e il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (11 ), anche tenendo conto del loro andamento nel corso dell’orizzonte di piano in considerazione del graduale aumento delle attività e dell’attuazione della strategia di finanziamento (ad esempio la graduale attrazione di depositanti) nella fase di istituzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che, mentre nel primo anno di attività la maggior parte delle fonti di finanziamento disponibili è solitamente stabile (ad esempio, capitale sociale) e la percentuale di attività

(10 ) Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE)

  • n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

(11 ) Cfr. la parte sei, titolo IV, CRR (introdotto nel CRR II). liquide è elevata, l’evoluzione dei coefficienti di regolamentazione può variare in funzione delle attività previste e della relativa strategia di finanziamento del richiedente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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