+7.2 Metodologia di valutazione
---+74. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un riesame qualitativo della strategia aziendale …
---+75. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero conseguire una visione chiara in merito ai …
---+76. Per quanto concerne nello specifico modelli di business innovativi e/o i meccanismi di …
---+77. Una comprensione chiara della strategia operativa pianificata consentirà alle autorità …
---+78. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste …
---+79. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione più approfondita, includendo …
---+80. I costi di finanziamento dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione delle …
---+81. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come …
---+82. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come …
---+83. Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …
---+84. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la descrizione presentata del …
---+85. Nella valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento, le autorità competenti …
---+86. Per poter definire un parere in merito alla plausibilità delle ipotesi strategiche dell’ente …
---+87. Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …
---+88. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare l’analisi delle tendenze del mercato di …
---+89. Ove appropriato e sulla base di un’analisi caso per caso, il riferimento a operatori esistenti …
---+90. Coerentemente con l’approccio proporzionale di cui al punto 71 e caso per caso, le autorità …
---+91. A tale riguardo, i settori da sottoporre ad analisi da parte delle autorità competenti …
---+92. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le previsioni finanziarie corrispondono …
---+93. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame quantitativo del piano aziendale …
---+94. La finalità dell’esame quantitativo delle previsioni finanziarie del piano aziendale dovrebbe …
---+95. La valutazione delle previsioni finanziarie dovrebbe riflettere la specifica strategia …
---+96. Nel valutare la redditività del piano aziendale, le autorità competenti dovrebbero prestare …
---+97. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare le determinanti della redditività …
---+98. Le autorità competenti potrebbero dover valutare un piano aziendale con un orizzonte temporale …
---+99. Per quanto possibile e opportuno, le autorità competenti dovrebbero svolgere un raffronto tra …
---+100. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di valutare le …
---+101. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di comprendere in maniera chiara le fonti di …
---+102. Coerentemente con il principio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …
---+103. Le autorità competenti dovrebbero capire in maniera chiara i vari modelli di reddito, ad …
---+104. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a tassi elevati di crescita …
---+105. La struttura dei costi obiettivo (ad esempio, costi del lavoro, amministrativi o informatici) …
---+106. Per quanto concerne in particolare i modelli di costo, è probabile che gli enti creditizi …
---+107. Sulla base del piano aziendale e delle proiezioni finanziarie fornite, le autorità competenti …
---+108. Sulla base delle informazioni esaminate, l’autorità competente dovrebbe contestare le ipotesi …
---+109. L’elaborazione dello scenario di vigilanza e dell’analisi di sensibilità dovrebbe essere …

7.2 Metodologia di valutazione

7.2.1 Strategia aziendale

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
74. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un riesame qualitativo della strategia aziendale …

Le autorità competenti dovrebbero effettuare un riesame qualitativo della strategia aziendale dell’ente creditizio richiedente al fine di ottenere una panoramica delle tipologie di attività che lo stesso intende intraprendere, della loro distribuzione geografica, della credibilità delle ipotesi sottostanti e del profilo di rischio associato dell’ente creditizio richiedente.

75. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero conseguire una visione chiara in merito ai …

A tal fine, le autorità competenti dovrebbero conseguire una visione chiara in merito ai seguenti aspetti:

  • a) le tipologie di attività che l’ente creditizio richiedente intende intraprendere, compresa l’individuazione delle linee di attività principali e non principali e dei tipi di clienti interessati. Tale analisi dovrebbe essere funzionale alla determinazione delle attività oggetto di autorizzazione o, coerentemente con il punto 58, l’ambito di applicazione dell’autorizzazione e, a seconda dei casi, la disponibilità di altri regimi di autorizzazione adeguati. Il riesame dovrebbe altresì consentire all’autorità competente di comprendere il profilo di rischio associato, compreso il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, e l’impatto sui requisiti patrimoniali, sulla liquidità e sul fabbisogno di finanziamento, nonché sui dispositivi interni di governance;
  • b) la distribuzione geografica delle attività, compreso il loro previsto esercizio tramite filiazioni e succursali o la libera prestazione di servizi all’interno dell’UE o in un paese terzo, e la prevista espansione futura. In particolare, laddove il modello di business preveda l’utilizzo di soluzioni digitali, le autorità competenti dovrebbero valutare se le attività transfrontaliere previste rientrino nella «libera prestazione di servizi» o nel «diritto di stabilimento». L’analisi dovrebbe sostenere, tra l’altro, la comprensione da parte delle autorità competenti della necessità di ulteriori requisiti normativi ai fini dell’accesso ai mercati di riferimento (ad esempio la notifica di passaporto), di eventuali rischi normativi connessi e della logica aziendale o finanziaria della struttura societaria e della distribuzione geografica previste. Dovrebbe inoltre essere sostenuta dall’analisi del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a una giurisdizione, condotta nel contesto della valutazione della struttura operativa. Qualora un ente creditizio richiedente intenda svolgere gran parte delle proprie attività al di fuori del paese nel quale ha presentato la domanda di autorizzazione, l’autorità competente, conformemente al considerando 16 della CRD, dovrebbe valutare se la scelta del paese per la presentazione della domanda miri a eludere norme di regolamentazione più rigorose (ad esempio per quanto riguarda il regime in materia di AML/CFT) in vigore in un altro Stato membro;
  • c) la strategia complessiva, che esamina la logica aziendale dell’ente creditizio richiedente, nonché la strategia complessiva del gruppo nel caso in cui il richiedente appartenga a un gruppo. Rientra in tale contesto una comprensione adeguata degli obiettivi strategici, dei principali fattori trainanti aziendali, di eventuali vantaggi competitivi individuati, degli obiettivi quantitativi e qualitativi del piano aziendale, compresi il prodotto o servizio dell’impresa, la proposta di valore e il posizionamento sul mercato.
76. Per quanto concerne nello specifico modelli di business innovativi e/o i meccanismi di …

Per quanto concerne nello specifico modelli di business innovativi e/o i meccanismi di attuazione, le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione altresì alla descrizione delle caratteristiche innovative dei servizi e dei prodotti previsti, compresa la potenziale maggiore esposizione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In linea con l’approccio basato sulla proporzionalità e sul rischio, le autorità competenti possono valutare la possibilità di riesaminare la motivazione sottostante l’attrattività del nuovo prodotto, del prezzo del prodotto, della struttura e del vantaggio comparativo. Tale riesame dovrebbe essere coordinato e integrato dall’analisi dei mercati di riferimento di cui alla sezione 7.2.3 e dall’impatto potenziale degli indicatori chiave esterni sulla strategia aziendale.

77. Una comprensione chiara della strategia operativa pianificata consentirà alle autorità …

Una comprensione chiara della strategia operativa pianificata consentirà alle autorità competenti di valutare la relativa strategia di finanziamento, i fattori esterni e interni pertinenti per conseguire gli obiettivi strategici nonché la plausibilità delle ipotesi quantitative. Nel complesso, la valutazione dovrebbe fornire all’autorità competente una panoramica dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e dei rischi della strategia aziendale.

7.2.2 Struttura di finanziamento, valutazione e gestione della liquidità

78. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste …

Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste per finanziare le attività in programma, compresa la fonte o le fonti dell’ammontare del capitale iniziale. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informazioni presentate dall’ente creditizio richiedente (in particolare ai sensi dell’articolo 4 della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione) al fine di valutare il profilo di liquidità e la struttura delle passività, prestando particolare attenzione alla credibilità delle ipotesi sottostanti. Per quanto concerne la struttura delle passività, le autorità competenti dovrebbero valutare le diverse fonti di finanziamento (tipi di passività, strumenti e controparti), i costi corrispondenti, le opzioni incorporate e le loro scadenze contrattuali e fattuali. Una visione chiara in merito al profilo di liquidità e alla struttura delle passività consentirà alle autorità competenti di valutare le proiezioni relative ai coefficienti regolamentari di liquidità e di finanziamento, quali il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) (10 ) e il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (11 ), anche tenendo conto del loro andamento nel corso dell’orizzonte di piano in considerazione del graduale aumento delle attività e dell’attuazione della strategia di finanziamento (ad esempio la graduale attrazione di depositanti) nella fase di istituzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che, mentre nel primo anno di attività la maggior parte delle fonti di finanziamento disponibili è solitamente stabile (ad esempio, capitale sociale) e la percentuale di attività

(10 ) Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE)

  • n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

(11 ) Cfr. la parte sei, titolo IV, CRR (introdotto nel CRR II). liquide è elevata, l’evoluzione dei coefficienti di regolamentazione può variare in funzione delle attività previste e della relativa strategia di finanziamento del richiedente.

79. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione più approfondita, includendo …

Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione più approfondita, includendo domande dettagliate relative a potenziali scenari alternativi, qualora la struttura di finanziamento presenti livelli elevati di concentrazione o un profilo di finanziamento squilibrato (ad esempio disallineamento eccessivo delle scadenze).

80. I costi di finanziamento dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione delle …

I costi di finanziamento dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione delle previsioni finanziarie (cfr. 7.2.5) nell’ambito del conto economico dell’ente creditizio richiedente e, ove possibile e opportuno, dovrebbero essere confrontati con quelli di entità comparabili. Inoltre, le ipotesi sottostanti, in particolare i tassi di interesse previsti, dovrebbero essere valutate alla luce del contesto aziendale e macroeconomico.

81. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come …

Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come previsto all’articolo 4, lettera g), punti da ii) a v) (12 ), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , al fine di valutare la capacità dell’ente creditizio richiedente di finanziare, monitorare, aggiornare e segnalare la sua posizione di liquidità e le relative riserve, in linea con le sue esigenze (13 ).

82. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come …

Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come previsto all’articolo 4, lettera a), punto v) (14 ), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , al fine di valutare il livello di preparazione complessiva del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità, tenendo conto, ad esempio, dei seguenti aspetti:

  • a) governance della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze riguardo alla capacità effettiva dell’ente di gestire la sua liquidità, nonché all’eventualità che le rispettive funzioni dispongano di risorse sufficienti per assicurare una sana gestione della liquidità e siano in grado di calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile e il coefficiente di copertura della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero altresì acquisire chiare conoscenze in merito alle linee di segnalazione istituite per discutere della liquidità dell’ente e dei relativi rischi, tra cui il contenuto e la frequenza previsti delle segnalazioni all’organo di gestione, all’alta dirigenza e ai comitati pertinenti (ove applicabile), al fine di stabilire che possano discutere e sollevare opposizioni in merito a questioni pertinenti;

(12 ) L’articolo 4, lettera g), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione stabilisce che la domanda contiene «una descrizione dei seguenti quadri e delle seguenti politiche dell’ente creditizio richiedente: […]

  • b) politica di gestione del rischio di liquidità; c) politica di concentrazione e diversificazione dei finanziamenti; d) politica di gestione delle garanzie reali; e) politica in materia di depositi».

(13 ) Cfr. la sezione 9.4 «Quadro di controllo interno». (14 ) L’articolo 4, lettera h), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione recita: «[l]a domanda contiene tutti i seguenti elementi sulla situazione finanziaria dell’ente creditizio richiedente: [...] una sintesi della valutazione interna dell’adeguatezza della liquidità, a livello consolidato, subconsolidato e individuale, a seconda dei casi, che dimostri che le risorse di liquidità dell’ente creditizio saranno adeguate per soddisfare i suoi requisiti individuali in materia di liquidità; [...]».

  • b) la strategia di finanziamento e la pianificazione della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze relativamente alla capacità dell’ente creditizio di elaborare scenari, compresi prove di stress e piani di finanziamento di emergenza;
  • c) il quadro dei controlli interni per la liquidità. Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze in relazione ai previsti processi di esame, validazione e comprova (ad esempio relazioni, prove di controllo).
83. Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …

Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità e il grado di preparazione dell’ente creditizio richiedente di far fronte a tensioni in materia di finanziamento. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare l’impatto sui coefficienti di liquidità e di finanziamento dello scenario di stress di finanziamento e di liquidità presentato, ad esempio un aumento dei costi di finanziamento.

84. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la descrizione presentata del …

Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la descrizione presentata del processo relativo alla preparazione del piano di risanamento comprenda gli indicatori di liquidità e di finanziamento.

85. Nella valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento, le autorità competenti …

Nella valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento, le autorità competenti dovrebbero verificare la futura conformità dell’ente creditizio richiedente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa pertinente di attuazione dell’UE e nazionale. Tuttavia, la portata di tale valutazione potrebbe essere estesa oltre tali requisiti minimi, al fine di consentire alle autorità competenti di richiedere maggiori risorse di liquidità all’ente creditizio richiedente in maniera da compensare rischi e incertezze non individuati.

7.2.3 Fattori esterni principali, compreso il contesto operativo

86. Per poter definire un parere in merito alla plausibilità delle ipotesi strategiche dell’ente …

Per poter definire un parere in merito alla plausibilità delle ipotesi strategiche dell’ente, le autorità competenti dovrebbero esaminare, nell’ambito della loro valutazione globale, i principali fattori esterni del piano aziendale, compreso il contesto operativo, conformemente ai criteri di seguito specificati.

87. Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …

Coerentemente con l’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero riesaminare la panoramica dell’analisi dei mercati di riferimento presentata dall’ente creditizio richiedente al fine di comprendere adeguatamente il contesto operativo esistente, tenendo conto delle attività dei principali operatori esistenti e dei potenziali concorrenti nel mercato o nei mercati di riferimento, così come del probabile sviluppo di tale contesto operativo.

88. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare l’analisi delle tendenze del mercato di …

A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare l’analisi delle tendenze del mercato di riferimento che possono incidere sulle prestazioni e sulla redditività dell’ente. Tra queste possono figurare, caso per caso, tendenze normative e macroprudenziali (ad esempio modifiche alla legislazione sulla distribuzione di prodotti bancari al dettaglio o modifiche dei rapporti massimi di prestito/valore consentiti per i mutui ipotecari), tendenze tecnologiche (ad esempio il passaggio a piattaforme elettroniche per determinati tipi di negoziazione) e tendenze sociali/demografiche (ad esempio composizione della clientela, cambiamenti di prodotto a seguito di variazioni di tendenze di mercato, aumento della domanda di strutture bancarie islamiche).

89. Ove appropriato e sulla base di un’analisi caso per caso, il riferimento a operatori esistenti …

Ove appropriato e sulla base di un’analisi caso per caso, il riferimento a operatori esistenti e a concorrenti potenziali potrebbe includere, oltre agli enti finanziari esistenti, anche imprese tecnologiche globali che si espandono nel settore dei servizi finanziari. Tale analisi dovrebbe inoltre essere condotta in coordinamento con l’esame del mercato di riferimento, compreso l’impatto di tali concorrenti sull’ente creditizio richiedente, ad esempio sulla commercializzazione diretta ai consumatori.

7.2.4 Fattori interni principali

90. Coerentemente con l’approccio proporzionale di cui al punto 71 e caso per caso, le autorità …

Coerentemente con l’approccio proporzionale di cui al punto 71 e caso per caso, le autorità competenti dovrebbero effettuare un’analisi delle caratteristiche qualitative del modello di business previsto dall’ente creditizio richiedente per comprenderne i fattori determinanti di successo e le interdipendenze nel definire la strategia dell’ente creditizio richiedente.

91. A tale riguardo, i settori da sottoporre ad analisi da parte delle autorità competenti …

A tale riguardo, i settori da sottoporre ad analisi da parte delle autorità competenti dovrebbero includere i principali fattori endogeni che incidono sul successo del modello di business, quali i punti di forza previsti dall’ente creditizio richiedente nelle relazioni con i clienti, i fornitori e i partner, la qualità delle piattaforme informatiche nonché la capacità operativa e in termini di risorse, così come altri fattori quali fornitori terzi, intermediari, esposizione potenziale al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e fattori normativi specifici.

92. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le previsioni finanziarie corrispondono …

Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le previsioni finanziarie corrispondono alla strategia aziendale definita nel piano, l’eventuale esistenza di un piano chiaro per l’attuazione e la capacità di eseguire e attuare il piano aziendale. A quest’ultimo riguardo, l’esame condotto dalle autorità competenti dovrebbe tenere conto anche della valutazione della capacità professionale della dirigenza su base continuativa, anche per quanto concerne il piano aziendale e le sue modifiche nel corso del tempo, nonché della disponibilità di risorse umane sufficienti per assicurare l’attuazione della strategia aziendale. A sostegno di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della pregressa esperienza professionale dei membri dell’organo di gestione.

7.2.5 Previsioni finanziarie

93. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame quantitativo del piano aziendale …

Le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame quantitativo del piano aziendale dell’ente creditizio richiedente soffermandosi sulle previsioni finanziarie presentate, sia per lo scenario di base sia per quello di stress, prendendo in considerazione la distribuzione geografica, i tipi di attività e il posizionamento di mercato a livello individuale e, ove applicabile, consolidato o subconsolidato [articolo 4, lettera a), delle norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione (15 )]. Le autorità competenti dovrebbero inoltre esaminare le posizioni finanziarie (ad esempio sulla base del bilancio), il rischio (ad esempio sulla base dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, abbreviato in «TREA» dall’inglese total risk exposure amount , o altre misure di rischio) e/o vincoli organizzativi e/o statutari.

94. La finalità dell’esame quantitativo delle previsioni finanziarie del piano aziendale dovrebbe …

La finalità dell’esame quantitativo delle previsioni finanziarie del piano aziendale dovrebbe essere quella di valutare la credibilità delle ipotesi sottostanti (per quanto concerne la crescita delle attività, la generazione di ricavi, la stima dei costi e dei rischi sottostanti), la redditività e la sostenibilità del modello di business del richiedente e la sua capacità complessiva di conseguire i risultati previsti in conformità dei requisiti prudenziali tanto nello scenario di base quanto in quello di stress.

95. La valutazione delle previsioni finanziarie dovrebbe riflettere la specifica strategia …

La valutazione delle previsioni finanziarie dovrebbe riflettere la specifica strategia aziendale dell’ente creditizio richiedente per quanto concerne le caratteristiche geografiche più rilevanti dell’ente creditizio richiedente, comprese le filiazioni, le succursali, le attività svolte in regime di libera prestazione di servizi, le tipologie di attività, le linee di attività e le linee di prodotto sulla base del contributo agli utili (ad esempio, sulla base del conto economico) nonché esaminare la credibilità delle ipotesi quantitative sottostanti (ad esempio, attività per regione, entrate derivanti da commissioni, numero di clienti, costi del personale, ipotesi macroeconomiche ecc.).

96. Nel valutare la redditività del piano aziendale, le autorità competenti dovrebbero prestare …

Nel valutare la redditività del piano aziendale, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ai settori della specifica strategia aziendale che sono più pertinenti per la futura sostenibilità del modello di business e per la sopravvivenza in situazioni di stress. Ove possibile e opportuno, dovrebbero tenere conto altresì dell’esposizione dell’ente creditizio richiedente a rischi e vulnerabilità esistenti o nuovi.

97. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare le determinanti della redditività …

A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare le determinanti della redditività iniziale dell’ente creditizio e della sostenibilità del modello di business per un periodo di tempo necessario affinché l’ente creditizio richiedente raggiunga condizioni di stabilità, in ogni caso per un periodo di almeno tre anni. Per quanto concerne lo scenario di stress, dovrebbe essere sufficiente che l’ente creditizio sia in grado di soddisfare i requisiti prudenziali alla fine dell’orizzonte di programmazione.

98. Le autorità competenti potrebbero dover valutare un piano aziendale con un orizzonte temporale …

Le autorità competenti potrebbero dover valutare un piano aziendale con un orizzonte temporale più lungo, ad esempio fino a cinque anni. Ciò può avvenire, ad esempio, per i richiedenti il cui ciclo economico si sviluppa nell’arco di cinque anni o i cui piani aziendali triennali presentano debolezze in termini di sostenibilità. In tali casi, il livello di intensità della

(15 ) L’articolo 4, lettera a), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione stabilisce che la domanda deve contenere «informazioni previsionali sull’ente creditizio richiedente a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato (indicando la quota rappresentata dall’ente creditizio), almeno sulla base di uno scenario di base e di uno scenario di stress, tra cui: [..]». valutazione dovrebbe essere calibrato in base al profilo di rischio di cui al piano aziendale, alle debolezze potenziali e all’incertezza legati all’orizzonte temporale più lungo.

99. Per quanto possibile e opportuno, le autorità competenti dovrebbero svolgere un raffronto tra …

Per quanto possibile e opportuno, le autorità competenti dovrebbero svolgere un raffronto tra comparabili con l’ente creditizio richiedente. L’autorità competente dovrebbe individuare l’ente comparabile o il gruppo di enti comparabili sulla base di prodotti/linee di attività concorrenti aventi la stessa fonte di utili/clienti e basare l’analisi su dati di vigilanza, di mercato e macroeconomici in suo possesso. In tali casi, l’esito della valutazione derivante dal raffronto tra comparabili dovrebbe integrare il giudizio professionale dell’autorità competente. Se il raffronto tra comparabili non è fattibile, le autorità competenti dovrebbero basarsi sul giudizio professionale.

100. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di valutare le …

Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di valutare le tendenze e i coefficienti di redditività, tenendo conto dei rischi che l’ente creditizio richiedente prevede di assumere e delle prestazioni rispetto a quelli di soggetti comparabili. A sostegno di tale valutazione, le autorità competenti possono fare riferimento agli indicatori di redditività e di rischio più comuni, quali il rendimento del capitale proprio, il rendimento delle attività, il rapporto costi/ricavi, il costo del rischio e il coefficiente di leva finanziaria. Il ricorso a indicatori specifici da parte dell’autorità competente dovrebbe rispecchiare il tipo e il livello di rischio previsti dall’ente creditizio richiedente per generare utili (ad esempio, un ente che genera rendimenti inferiori e più stabili con una propensione al rischio prudente può essere più sostenibile di un ente con rendimenti elevati ma una propensione molto aggressiva al rischio). Le autorità competenti dovrebbero valutare attentamente il rischio alla base delle prestazioni economiche (ad esempio, il livello di rischio delle attività), tenendo conto anche, nella misura del possibile, degli indicatori corretti per il rischio.

101. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di comprendere in maniera chiara le fonti di …

Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di comprendere in maniera chiara le fonti di generazione di profitti e perdite dell’ente (in particolare dei fattori sottostanti quali volumi

  • – titoli e flussi – e prezzi/margini) al fine di individuare i fattori principali e le dipendenze delle prestazioni aziendali e delle vulnerabilità potenziali. Ove appropriato, alla luce dell’approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero effettuare una ripartizione delle entrate/ fonti di reddito al fine di capire se le fonti di entrate previste sono coerenti con tutta la specifica strategia aziendale (tipo di modello di business, dimensioni dell’impresa). A tale riguardo, le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle aspettative di profitto eccessivamente ottimistiche, relative ad esempio al tasso di interesse a termine e ad altre ipotesi pertinenti che generano entrate, e al loro impatto potenziale sull’affidabilità e, in ultima analisi, sulla sostenibilità delle proiezioni.
102. Coerentemente con il principio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti …

Coerentemente con il principio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero esaminare la struttura e la determinazione dei prezzi dei prodotti dell’ente creditizio richiedente. A tal fine, si possono prendere in considerazione, ad esempio i seguenti aspetti:

  • a) dipendenza da fonti di reddito rischiose o concentrate (ad esempio, mutui ipotecari subprime , prestiti leveraged finance , credito al consumo, gruppi di clienti specifici) e i suoi effetti sul modello di business, quali una maggiore vulnerabilità ai cambiamenti del contesto imprenditoriale (ad esempio, diminuzione del prezzo dei beni immobili, diminuzione della domanda di prodotti finanziati mediante i prestiti al consumo);
  • b) dipendenza da fonti di reddito più volatili (ad esempio utili di gestione, reddito da copertura
  • o altre fonti non ricorrenti) e implicazioni per la sostenibilità a lungo termine delle entrate.
103. Le autorità competenti dovrebbero capire in maniera chiara i vari modelli di reddito, ad …

Le autorità competenti dovrebbero capire in maniera chiara i vari modelli di reddito, ad esempio, quelli basati sul reddito da interessi (ad esempio attività di concessione di credito alla clientela) o basati sul reddito da commissioni (ad esempio, finanziamenti al commercio, banche corrispondenti, servizi di custodia o di consulenza), i fattori specifici di reddito, gli indicatori chiave di prestazioni e il livello di rischio delle linee di attività corrispondenti. In tutti i casi, dovrebbero capire in maniera chiara il modello di reddito dell’ente creditizio richiedente, il modo in cui esso prevede di generare reddito tanto in situazioni normali di operatività quanto in situazioni di stress, nonché la credibilità delle ipotesi sottostanti.

104. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a tassi elevati di crescita …

Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a tassi elevati di crescita e alle ipotesi di rischio associate, anche in relazione alla capacità di esecuzione e alle capacità di gestione dei rischi dell’ente creditizio richiedente, al fine di conseguire le specifiche proiezioni, conformemente all’analisi effettuata a norma del punto 92. La valutazione della credibilità delle ipotesi sottostanti dovrebbe essere effettuata tenendo conto di vari elementi, tra i quali la strategia aziendale complessiva, la determinazione dei prezzi dei prodotti, il contesto imprenditoriale, la strategia di finanziamento, la tolleranza e la propensione al rischio, l’esistenza di politiche volte a garantire una sana e prudente gestione ecc. Con riferimento alla sostenibilità del modello di business, le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza approfondita della struttura dei costi e dei relativi indicatori, ad esempio l’evoluzione del rapporto costi/obiettivo di reddito (assoluto o relativo a omologhi) al termine dell’orizzonte temporale previsto nel piano aziendale e in situazioni di stress.

105. La struttura dei costi obiettivo (ad esempio, costi del lavoro, amministrativi o informatici) …

La struttura dei costi obiettivo (ad esempio, costi del lavoro, amministrativi o informatici) dovrebbe essere riesaminata in termini assoluti e, ove possibile e opportuno, confrontata con dati di comparabili, tenendo conto dell’impatto negativo significativo che una sottovalutazione di determinati costi, in particolare durante la fase di avvio o in situazioni di stress, può avere sulla sostenibilità del modello di business e/o della strategia. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle concentrazioni ricorrenti di costi suscettibili di riflettere una rigidità nella struttura dei costi stessi.

106. Per quanto concerne in particolare i modelli di costo, è probabile che gli enti creditizi …

Per quanto concerne in particolare i modelli di costo, è probabile che gli enti creditizi richiedenti che fanno affidamento in misura significativa su modelli di business basati sulla tecnologia sostengano costi marginali inferiori rispetto agli enti creditizi con operazioni collegate a costi variabili elevati. Di conseguenza, è probabile che la redditività di tali modelli di business aumenti, in linea di principio, una volta raggiunta una certa massa critica che assorbe i costi fissi di investimento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto prendere in considerazione le spese essenziali per tali richiedenti, quali le risorse per la progettazione o la commercializzazione dei prodotti e gli investimenti in infrastrutture.

7.2.6 Scenario complessivo di vigilanza

107. Sulla base del piano aziendale e delle proiezioni finanziarie fornite, le autorità competenti …

Sulla base del piano aziendale e delle proiezioni finanziarie fornite, le autorità competenti dovrebbero definire il loro scenario complessivo di vigilanza al fine di valutare: a) se il modello di business dell’ente creditizio richiedente sarà attuabile e sostenibile; e b) se l’ente creditizio richiedente sarà in grado di soddisfare i requisiti prudenziali nel corso del periodo di programmazione. Sulla base del giudizio professionale dell’autorità competente, l’obiettivo dello scenario complessivo di vigilanza consiste nel giungere a una valutazione integrata e completa del piano aziendale e delle previsioni finanziarie e, in particolare, della credibilità delle ipotesi sottostanti. Lo scenario di vigilanza dovrebbe basarsi sulla valutazione delle informazioni ricevute in merito alla strategia aziendale, al contesto imprenditoriale (potenziali comparabili, tendenze di mercato e altri fattori esterni che potrebbero incidere sulla redditività futura) e sui principali fattori interni, nonché sul punto di vista dell’ente creditizio richiedente (previsioni finanziarie, come spiegato nei punti da 93 a 106), al fine di valutarne la credibilità complessiva.

108. Sulla base delle informazioni esaminate, l’autorità competente dovrebbe contestare le ipotesi …

Sulla base delle informazioni esaminate, l’autorità competente dovrebbe contestare le ipotesi dell’ente creditizio richiedente e sviluppare il proprio scenario di vigilanza. Se le ipotesi non sono credibili, le autorità competenti possono elaborare ipotesi alternative ed effettuare un’analisi di sensitività per stabilire l’impatto quantitativo su specifiche aree del piano aziendale. L’analisi linea per linea e la specifica applicazione di ipotesi alternative, se necessario, consentiranno all’autorità competente di quantificare e valutare l’impatto complessivo dell’analisi di sensitività sulle previsioni finanziarie e, in ultima analisi, sui requisiti prudenziali più rilevanti. L’autorità competente può sfidare lo scenario base così come quello di stress.

109. L’elaborazione dello scenario di vigilanza e dell’analisi di sensibilità dovrebbe essere …

L’elaborazione dello scenario di vigilanza e dell’analisi di sensibilità dovrebbe essere soggetta alla proporzionalità di cui al punto 70, tenendo conto del rischio relativo e della complessità del modello di business previsto. Qualora lo scenario di vigilanza differisca da quello del richiedente, le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di condividere osservazioni specifiche con l’ente creditizio richiedente, al fine di colmare la carenza di informazioni e approfondire la conoscenza delle ipotesi formulate dall’ente creditizio richiedente. Il dialogo in materia di vigilanza può favorire la presentazione, da parte dell’ente creditizio richiedente, di un piano aziendale riveduto e di previsioni finanziarie che riflettano le misure correttive necessarie per garantirne la redditività e la sostenibilità e, in ultima analisi, il rispetto dei requisiti prudenziali per l’orizzonte di programmazione. In tale situazione, le autorità competenti possono altresì prendere in considerazione misure di attenuazione, sotto forma di condizioni sospensive, obblighi successivi o restrizioni di cui alla sezione 4.2, punti da 25 a 32.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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