+126. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che l’ente creditizio richiedente disponga di un …

126. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che l’ente creditizio richiedente disponga di un …

Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che l’ente creditizio richiedente disponga di un piano di versamento del capitale che copra l’importo in essere del capitale determinato conformemente alla sezione 8.2, che non sia stato versato al momento dell’autorizzazione conformemente ai punti 123 e 124 e sia destinato a coprire le attività del secondo e del terzo anno. Tale piano di versamento del capitale dovrebbe indicare il tipo di fonti di finanziamento e la tempistica dei conferimenti di capitale al fine di evitare un potenziale mancato conseguimento degli obiettivi aziendali e una possibile insorgenza di perdite che compromettano il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi da parte dell’ente creditizio. Il tipo di fonti di finanziamento, quali le risorse finanziarie private degli azionisti, gli strumenti finanziari emessi o da emettere sui mercati finanziari e gli eventuali accordi e contratti conclusi in materia di fondi propri, dovrebbe essere oggetto di un riesame attento al fine di assicurare che siano di origine legittima e che, sulla base delle loro condizioni, siano prontamente disponibili.

esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti. I fondi potrebbero provenire anche da una «fonte di ricchezza», ossia dall’origine della ricchezza totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi, cfr. il punto 12, lettere n) e o), degli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, EBA/GL/2021/02 del 1º marzo 2021, disponibile all’indirizzo https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors.

(25 ) JC/GL/2016/01 del 20 dicembre 2016 sulla valutazione prudenziale di acquisizioni e aumenti di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, disponibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/joint-guidelines-for-the-prudential-assessment-of-acquisitions-of-qualifying-holdings. (26 ) «Se il capitale iniziale non è stato interamente versato al momento della presentazione della domanda all’autorità competente, la domanda indica il piano previsto e il termine di attuazione per assicurare che il capitale iniziale sia versato integralmente prima dell’autorizzazione a svolgere l’attività degli enti creditizi».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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