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+Orientamento 5. Prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 da parte di entità regolamentate |
Orientamento 5. Prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 da parte di entità regolamentate5.1. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che i prestatori di servizi di pagamento di cui all’arti colo 1 della PSD2 e gli emittenti di moneta elettronica possono fornire servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili unicamente in modo limitato, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 3, lettera k), della PSD2 e dai presenti orientamenti. 5.2. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che, nei casi in cui i prestatori di servizi di pagamento o gli emittenti di moneta elettronica forniscano anche servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, tali soggetti distinguano in modo semplice e chiaro i servizi di pagamento/la moneta elettronica regolamentati dai servizi esclusi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, anche ricorrendo a uno specifico elemento visivo. 5.3. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica comunichino in modo semplice e chiaro all’utilizzatore dello specifico strumento di pagamento che i servizi prestati non sono regolamentati né soggetti a supervisione e che gli utenti non beneficiano della protezione accordata agli utenti di servizi di pagamento ai sensi della PSD2. 5.4. Qualora, durante la valutazione della notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2, le autorità competenti giungano alla conclusione che
pagamento/dell’emittente di moneta elettronica o la capacità dell’autorità competente di monitorare la conformità ai requisiti normativi di cui alla PSD2 e/o alla EMD2, esse dovrebbero adottare idonee misure di supervisione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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