+4. Orientamenti sull’esclusione relativa alle reti limitate ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366
---+Orientamento 1. Specifici strumenti di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2
---+Orientamento 2. Rete limitata di prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2
---+Orientamento 3. Strumenti utilizzati nei locali dell’emittente ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2
---+Orientamento 4. Gamma limitata di beni o servizi ai sensi dell’ar ticolo 3, lettera k), punto ii), della PSD2
---+Orientamento 5. Prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 da parte di entità regolamentate
---+Orient amento 6. Notifiche ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2
---+Orientamento 7. Rete limitata ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto iii), della PSD2
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4. Orientamenti sull’esclusione relativa alle reti limitate ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366
4. Orientamenti sull’esclusione relativa alle reti limitate ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Orientamento 1. Specifici strumenti di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2
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1.1. Le autorità competenti dovrebbero considerare che gli specifici strumenti di pagamento utilizzabil i solo in modo limitato ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 sono strumenti di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 14), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero consentire a tutti i diversi tipi di strumenti di pagamento di cui alla PSD2 di beneficiare di un’esclusione ai sensi dell’articolo 3, lettera k), di tale direttiva. 1.2. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che gli specifici strumenti di pagamento possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi sia fisici sia digitali. 1.3. Le autorità competenti non dovrebbero imporre restrizioni sui mezzi per il trasferimento di fondi allo strumento di pagamento, che può avvenire mediante l’esecuzione di operazioni di pagamento e/o l’emissione di moneta elettronica. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che, nei casi in cui i fondi siano trasferiti allo strumento di pagamento tramite un intermediario diverso dall’emittente, tale trasferimento di fondi dovrebbe essere considerato un servizio di pagamento separato, che no n rientra nell’ambito di applicazione del servizio escluso ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.4. Nel valutare le informazioni fornite da emittenti che prestano servizi basati su uno strumento di pagamento ricompreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 nella loro giurisdizione, le autorità competenti dovrebbero verificare se tali emittenti applicano restrizioni tecniche e contrattuali che limitano l’utilizzo dello strumento di pagamento. Le autorità competenti non dovrebbero considerare una restrizione tecnica la mera presenza di un contratto sottoscritto tra l’emittente e il detentore dello strumento di pagamento. 1.5. Le restrizioni tecniche specifiche dovrebbero applicarsi almeno: - a) ai fornitori di beni e servizi presso i quali può essere utilizzato lo strumento di pagamento, ai fini dell’esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2; oppure
- b) alla gamma di beni e servizi che possono essere acquistati con lo strumento di pagamento, ai fini dell’esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punto ii), della PSD2; oppure EBA Public
- c) all’ubicazione geografica per l’acquisto di beni o servizi da fornitori specifici per particolari scopi sociali o fiscali, ai fini dell’esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punto iii), della PSD2.
1.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che un singolo mezzo di pagamento basato su carta o altri mezzi di pagamento possono ospitare contemporaneamente più di uno specifico strumento di pagamento ricompreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le restrizioni tecniche e contrattuali specificate negli orientamenti 1.4 e 1.5 si applichino a ogni specifico strumento di pagamento. 1.7. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che un singolo mezzo di pagamento basato su carta o altri mezzi di pagamento non possono ospitare contemporaneamente gli strumenti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della PSD2 e gli specifici strumenti di pagamen to che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.8. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che gli emittenti possono emettere più di uno specifico strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, a condizione che ciascuno strumento di pagamento soddisfi i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti. 1.9. Nel valutare se lo strumento di pagamento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, le autorità competenti non dovrebbero tenere conto della rimborsabilità del valore monetario memorizzato sullo strumento di pagamento. 1.10. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che gli strumenti di pagamento ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 che memorizzano valore monetario sullo strumento di pagamento possono essere ricaricabili oppure utilizzabili una tantum. 1.11. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che un singolo strumento di pagamento escluso ai sens i dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 non può beneficiare di più di una esclusione dall’ambito di applicazione della PSD2, comprese le altre esclusioni ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.12. L’emittente dello specifico strumento di pagament o può essere insediato in uno Stato membro diverso da quello della rispettiva autorità competente che ha ricevuto la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2. 1.13. Le autorità competenti dovrebbero considerare il fatto che le esclusioni ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 dovrebbero comprendere, tra l’altro, le operazioni accettate dall’emittente se l’operazione è effettuata all’interno di una rete che beneficia di un’esclusione ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 e se l ’emittente è un accettante di tale rete. EBA Public
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Orientamento 2. Rete limitata di prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2
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2.1. Al fine di valutare se l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento è ristretto a una rete limitata di prestatori di servizi, nell’analisi delle informazioni fornite dall’emittente nella notifica inviata ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti criteri: - a) è stato conclus o un accordo contrattuale diretto per l’accettazione di operazioni di pagamento tra l’emittente dello strumento di pagamento e ciascun fornitore di beni e servizi nonché, ove applicabile, ciascun accettante che opera all’interno della rete limitata;
- b) il num ero massimo previsto di fornitori di beni e servizi che operano all’interno delle rete limitata, come stabilito dall’emittente nella notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2;
- c) il fornitore offre beni e servizi con un marchio comune che caratterizza la rete limitata e fornisce all’utilizzatore dello strumento di pagamento un elemento visivo.
2.2. A integrazione della valutazione di cui all’orientamento 2.1, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti i seguenti indicatori aggiuntivi, sulla base delle dimensioni e della specificità del rispettivo mercato: - a) la specifica area geografica per la fornitura di beni e servizi, così come stabilita dall’emittente;
- b) il volume e il valore previsti dall’emittente con riferimento alle operazioni di pagamento da effettuare con gli strumenti di pagamento su base annua;
- c) l’importo massimo previsto dall’emittente da accreditare sugli strumenti di pagamento;
- d) il numero massimo di strumenti di pagamento da emettere previsto dall’emittente; e
- e) i rischi per il cliente quando utilizza lo specifico strumento di pagamento, così come individuati dall’emittente.
2.3. Le autorità competenti dovrebbero considerare che una rete limitata di prestatori di servizi può consistere soltanto di punti vendita fisici, soltanto di punti vendita online o in una combinazione di punti vendita fisici e online. 2.4. Quando eseguono la valutazione di cui agli orientamenti 2.1 e 2.2, le autorità competenti non dovrebbero operare una distinzione tra i diversi tipi di punti vendita né dovrebbero EBA Public richiedere che il tipo di beni e servizi offerti nei punti vendita online dipenda dal tipo di beni e servizi offerti nei punti vendita fisici, o viceversa. 2.5. Le autorità competenti non dovrebbero consentire l’utilizzo dello stesso strumento di pagamento escluso ai sen si dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2 in reti limitate di prestatori di servizi distinte. 2.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere in conto che l’emittente dello strumento di pagamento o i fornitori di beni e servizi possano delegare la con clusione dell’accordo contrattuale di cui all’orientamento 2.1 a un terzo che agisca a loro nome. 2.7. Le autorità competenti dovrebbero applicare gli orientamenti 2.1 e 2.2 in maniera restrittiva tale da non consentire a uno strumento di pagamento per uso specifico di diventare uno strumento di pagamento per uso generale.
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Orientamento 3. Strumenti utilizzati nei locali dell’emittente ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2
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3.1. Le autorità competenti dovrebbero considerare che gli strumenti di pagamento che consentono al detentore di acquistare beni o servizi unicamente nei locali dell’emittente possono essere utilizzati soltanto in locali fisici e non nei punti vendita online.
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Orientamento 4. Gamma limitata di beni o servizi ai sensi dell’ar ticolo 3, lettera k), punto ii), della PSD2
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4.1. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento può essere considerato circoscritto all’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto ii), della PSD2 soltanto se esiste un nesso funzionale tra i beni e/o i servizi acquistabili con tale strumento. 4.2. Quando valutano il nesso funzionale tra i beni e/o i servizi, le autorità competenti dovrebbero considerare che l’emittente abbia individuato una categoria s pecifica di beni e/o servizi con una finalità comune. Le autorità competenti dovrebbero verificare se l’emittente abbia individuato i beni e/o i servizi che rientrano nella categoria specifica e descritto il nesso funzionale tra loro nella notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2. 4.3. Le autorità competenti dovrebbero considerare che può esistere un nesso funzionale tra beni e/o servizi fisici e digitali. 4.4. A integrazione della valutazione di cui agli orientamenti 4.1 e 4.2, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti indicatori aggiuntivi, in base alle dimensioni e alla specificità del rispettivo mercato: - a) il volume e il valore previsti dall’emittente con riferimento alle operazioni di pagamento da effettuare con gli strumenti di pagamento su base annua; EBA Public
- b) l’importo massimo previsto dall’emittente da accreditare sugli strumenti di pagamento;
- c) il numero massimo di strumenti di pagamento da emettere previsto dall’emittente; e
- d) i rischi per il cliente quando utilizza lo specifico strumento di pagamento, così come individuati dall’emittente.
4.5. Le autorità competenti dovrebbero applicare gli orientamenti 4.1, 4.2 e 4.4 in maniera restrittiva tale da non consentire a uno strumento di pagamento per uso specifico di diventare uno strumento di pagamento per uso generale.
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Orientamento 5. Prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 da parte di entità regolamentate
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5.1. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che i prestatori di servizi di pagamento di cui all’arti colo 1 della PSD2 e gli emittenti di moneta elettronica possono fornire servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili unicamente in modo limitato, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 3, lettera k), della PSD2 e dai presenti orientamenti. 5.2. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che, nei casi in cui i prestatori di servizi di pagamento o gli emittenti di moneta elettronica forniscano anche servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, tali soggetti distinguano in modo semplice e chiaro i servizi di pagamento/la moneta elettronica regolamentati dai servizi esclusi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, anche ricorrendo a uno specifico elemento visivo. 5.3. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica comunichino in modo semplice e chiaro all’utilizzatore dello specifico strumento di pagamento che i servizi prestati non sono regolamentati né soggetti a supervisione e che gli utenti non beneficiano della protezione accordata agli utenti di servizi di pagamento ai sensi della PSD2. 5.4. Qualora, durante la valutazione della notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2, le autorità competenti giungano alla conclusione che - a) la distinzione operata tra i servizi di pagamento e/o la moneta elettronica regolamentati e i servizi esclusi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 non è sufficientemente chiara o adeguata, compresa la trasparenza della comunicazione nei confronti degli utilizzatori dello specifico strumento di pagamento di cui agli orientamenti 5.2 e 5.3, e/o
- b) è probabile che i servizi esclusi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 siano tali da compromettere la solidità finanziaria del prestatore di servizi di EBA Public
pagamento/dell’emittente di moneta elettronica o la capacità dell’autorità competente di monitorare la conformità ai requisiti normativi di cui alla PSD2 e/o alla EMD2, esse dovrebbero adottare idonee misure di supervisione.
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Orient amento 6. Notifiche ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2
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6.1. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe essere inviata dall’emittente all’autorità competente in ciascuno Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori dello strumento di pagamento e qualora la soglia prevista da tale articolo sia superata nello Stato membro in questione. 6.2. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe essere inviata dall’emittente per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi qualora il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate superi l’importo di 1 milione di EUR nel periodo considerato. 6.3. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe contenere informazioni sul tipo di esclusione in base al quale è svolta l’attività nonché la descrizione dell’attività stessa. 6.4. La descrizione dell’attività di cui all’orientamento 6.3 dovrebbe comprendere: - a) informazioni sull’e ventualità che i beni e/o i servizi acquistabili sono fisici e/o digitali;
- b) informazioni relative ad altri Stati membri nei quali il servizio di cui all’articolo 3, lettera k), della PSD2 oggetto della notifica inviata all’autorità competente è prestato dal medesimo emittente; e
- c) ogni altra informazione tale da consentire alle autorità competenti di valutare la notifica sulla base dei presenti orientamenti.
6.5. Le autorità competenti dovrebbero considerare che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, de lla PSD2 dev’essere inviata dall’emittente una sola volta. Una nuova notifica aggiuntiva dovrebbe essere inviata all’autorità competente in caso di modifiche sostanziali delle informazioni relative allo stesso o agli stessi specifici strumenti di pagamento che erano state fornite nella notifica iniziale. 6.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che le modifiche sostanziali di cui all’orientamento 6.5 possono comprendere, in via non esclusiva, le seguenti situazioni: - a) la prestazione dei servizi esclusi è cessata; EBA Public
- b) l’emittente intende aumentare il numero di fornitori di beni e/o servizi ai sensi dell’orientamento 2.1, lettera b);
- c) l’emittente intende ampliare l’area geografica specifica per l’offerta di beni e/o servizi ai sensi dell’orientamento 2.2, lett era a); oppure
- d) l’emittente intende offrire servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i) o ii), della PSD2 sulla base di uno strumento non contemplato nella notifica iniziale; oppure
- e) si prevede di modificare la categoria specifica di beni e/o servizi con una finalità comune notificata in precedenza, di cui all’orientamento 4.2.
6.7. In ogni caso, le autorità competenti possono chiedere agli emittenti di inviare una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputino necessario per stabilire se le informazioni fornite dall’emittente nella notifica iniziale sono cambiate. 6.8. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che il calcolo della soglia di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 deve essere effettuato al livello di ciascun emittente. Se un singolo emittente presta servizi basati su più di uno specifico strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2, il calcolo della soglia dovrebbe essere effettuato combinando tutte le operazioni di pagamento effettuate nel rispettivo Stato membro con tutti gli specifici strumenti di pagamento offerti dal medesimo emittente. 6.9. Le autorità competenti dovrebbero iscrivere l’emittente nel rispettivo registro nazionale ai sensi dell’articolo 14 della PSD2 e nel registro centrale dell’ABE ai sensi dell’articolo 15 della PSD2 una sola volta, riportando in maniera concisa la descrizione delle attività eseguite mediante ogni specifico strumento di pagamento di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero includere nella descrizione delle attività nei registri anche le informazioni relative agli altri Stati membri in cui il medesimo emittente presta servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2. 6.10. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite da un emittente nella notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 consentano loro di valutare se l’attività rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2, o se sia necessaria un’autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento o emittente di moneta elettronica. Qualora le informazioni fornite nella notifica siano incomplete, vaghe o ambigue, l’autorità compet ente, per adottare la propria decisione, dovrebbe richiedere all’emittente informazioni aggiuntive o chiarimenti in relazione alle informazioni già comunicate.
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Orientamento 7. Rete limitata ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto iii), della PSD2
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EBA Public 7.1. Le autorità competenti non dovrebbero richiedere che gli strumenti di pagamento ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), punto iii), della PSD2 soddisfino i requisiti applicabili agli strumenti esclusi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), della PSD2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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