+17. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati sul divario retributivo di genere su base …

17. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati sul divario retributivo di genere su base …

Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati sul divario retributivo di genere su base individuale presso gli stessi enti dai quali raccolgono i dati sulle remunerazioni, ossia l’ente responsabile del consolidamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE)

  • n. 575/2013 o l’ente individuale incluso nel campione per il benchmarking in materia di remunerazioni, e successivamente trasmettere tali dati all’ABE. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero raccogliere dati sul divario retributivo di genere presso gli enti non classificabili come enti piccoli e non complessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE)
  • n. 575/2013, nonché rappresentare adeguatamente la varietà dei differenti tipi di enti nello Stato membro in questione, compresi gli enti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione o sono detenuti privatamente, le banche cooperative e di risparmio, le banche di proprietà pubblica e le imprese EBA Public

di investimento che applicano la direttiva 2013/36/UE. In ogni caso, i dati sul divario retributivo di genere dovrebbero essere raccolti soltanto presso gli enti che hanno almeno 50 membri del personale su base individuale, escludendo i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/