+4.2. Trasmissione dei dati all’ABE
---+21. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la …
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4.2. Trasmissione dei dati all’ABE
4.2. Trasmissione dei dati all’ABE
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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21. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la …
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Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la completezza, l’accuratezza e la plausibilità delle informazioni conformemente ai presenti orientamenti e a ogni altra specifica tecnica emanata dall’ABE, nelle modalità seguenti: - a. dati sulle remunerazioni: entro il 31 luglio di ogni anno;
- b. dati sul divario retributivo di genere: entro il 31 luglio ogni tre anni, a partire dal 2024 in riferimento all’esercizio finanziario 2023.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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