+4.2. Trasmissione dei dati all’ABE
---+21. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la …

4.2. Trasmissione dei dati all’ABE

4.2. Trasmissione dei dati all’ABE

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
21. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la …

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per il benchmarking dopo aver accertato la completezza, l’accuratezza e la plausibilità delle informazioni conformemente ai presenti orientamenti e a ogni altra specifica tecnica emanata dall’ABE, nelle modalità seguenti:

  • a. dati sulle remunerazioni: entro il 31 luglio di ogni anno;
  • b. dati sul divario retributivo di genere: entro il 31 luglio ogni tre anni, a partire dal 2024 in riferimento all’esercizio finanziario 2023.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/