+27. Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato …
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27. Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato …
Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato nella lettera a) se l’impresa di investimento presenta i dati su base individuale, oppure nella lettera b) se l’impresa di investimento presenta i dati su base consolidata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, mentre i membri dell’organo di gestione delle filiazioni sono segnalati nelle aree di attività anziché nella funzione «organo di gestione». - a. Il personale più rilevante è il personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività da essa gestite su base individuale.
- b. Il personale più rilevante è formato dall’aggregazione:
- i. del personale più rilevante delle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di consolidamento prudenziale e sono soggette alle disposizioni in materia di remunerazioni di cui agli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034, indipendentemente dal fatto che il personale sia identificato a livello individuale o consolidato, e
- ii. del personale più rilevante in altre entità cui gli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 si applicano unicamente su base consolidata, tenendo conto dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività da essa gestite su base consolidata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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