+6. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni
---+26. Il numero dei membri del personale dovrebbe essere trasmesso come determinato alla fine …
---+27. Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato …
---+28. Salvo diversamente indicato negli allegati dei presenti orientamenti, le informazioni sulla …
---+29. L’attribuzione degli importi trasmessi alla componente fissa e alla componente variabile della …
---+30. Gli elementi non monetari imponibili della remunerazione dovrebbero essere inclusi con il loro …
---+31. Nella voce «di cui: differiti» dell’allegato II dovrebbero essere segnalati unicamente gli …
---+32. I pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro , la remunerazione variabile …
---+33. Se membri del personale più rilevante hanno lasciato l’impresa di investimento prima della fine …
---+34. Per le finalità delle tabelle negli allegati I e III, il personale dovrebbe essere classificato …
---+35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …
---+36. Per le finalità dell’allegato II, la remunerazione variabile riconosciuta sulla base di periodi …
---+37. Le imprese di investimento non soggette all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della …

6. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni

6. Specifiche aggiuntive per i dati sulle remunerazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
26. Il numero dei membri del personale dovrebbe essere trasmesso come determinato alla fine …

Il numero dei membri del personale dovrebbe essere trasmesso come determinato alla fine dell’esercizio finanziario (ossia senza contare i membri del personale che hanno lasciato l’impresa durante l’esercizio finanziario, ma conteggiando i membri del personale che sono stati assunti nel corso dell’esercizio finanziario, tenendo conto dei loro accordi contrattuali sull’orario di lavoro).

(2 ) L’ABE fornisce un link alle informazioni sul suo sito web insieme ai presenti orientamenti; il tasso di cambio è consultabile anche al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. EBA Public

  • a. Se il numero dei membri del personale deve essere trasmesso col metodo headcount, si dovrebbe inserire il numero delle persone fisiche indipendentemente dal numero delle ore di lavoro stabilite nel loro contratto o dalle variazioni del numero di membri del personale nel corso dell’anno, tenendo conto degli importi totali delle remunerazioni riconosciute per l’anno.
  • b. Se il numero dei membri del personale deve essere trasmesso come equivalente a tempo pieno, dovrebbe basarsi sulla percentuale del tempo per cui è assunto un singolo membro del personale rispetto a un contratto a tempo pieno (ad esempio, per un membro del personale che lavora il 50 % del tempo di un contratto a tempo pieno si deve indicare «0,5»).
27. Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato …

Per le finalità degli allegati II e III, il personale più rilevante è il personale specificato nella lettera a) se l’impresa di investimento presenta i dati su base individuale, oppure nella lettera b) se l’impresa di investimento presenta i dati su base consolidata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, mentre i membri dell’organo di gestione delle filiazioni sono segnalati nelle aree di attività anziché nella funzione «organo di gestione».

  • a. Il personale più rilevante è il personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività da essa gestite su base individuale.
  • b. Il personale più rilevante è formato dall’aggregazione:
  • i. del personale più rilevante delle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di consolidamento prudenziale e sono soggette alle disposizioni in materia di remunerazioni di cui agli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034, indipendentemente dal fatto che il personale sia identificato a livello individuale o consolidato, e
  • ii. del personale più rilevante in altre entità cui gli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 si applicano unicamente su base consolidata, tenendo conto dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività da essa gestite su base consolidata.
28. Salvo diversamente indicato negli allegati dei presenti orientamenti, le informazioni sulla …

Salvo diversamente indicato negli allegati dei presenti orientamenti, le informazioni sulla remunerazione riconosciuta per l’esercizio finanziario dovrebbero comprendere la remunerazione lorda fissa e variabile riconosciuta per l’anno considerato, ossia l’esercizio finanziario che precede l’anno di trasmissione delle informazioni.

29. L’attribuzione degli importi trasmessi alla componente fissa e alla componente variabile della …

L’attribuzione degli importi trasmessi alla componente fissa e alla componente variabile della remunerazione dovrebbe essere conforme alla sezione 7 degli orientamenti dell’ABE per sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (3 ).

(3 ) Gli orientamenti sono pubblicati sul sito: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/guidelines-remuneration-policies-investment-firms. EBA Public

30. Gli elementi non monetari imponibili della remunerazione dovrebbero essere inclusi con il loro …

Gli elementi non monetari imponibili della remunerazione dovrebbero essere inclusi con il loro equivalente monetario come «altre forme» di remunerazione.

31. Nella voce «di cui: differiti» dell’allegato II dovrebbero essere segnalati unicamente gli …

Nella voce «di cui: differiti» dell’allegato II dovrebbero essere segnalati unicamente gli importi della remunerazione variabile riconosciuta per l’esercizio finanziario di riferimento che sono stati differiti. La remunerazione variabile differita relativa a periodi precedenti dovrebbe essere trasmessa nel quadro delle informazioni aggiuntive nell’allegato II.

32. I pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro , la remunerazione variabile …

I pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro , la remunerazione variabile garantita e i benefici pensionistici discrezionali dovrebbero essere inclusi nell’importo della remunerazione variabile complessiva nell’allegato II e nella sottocategoria apposita. Inoltre, gli importi dovrebbero essere aggiunti alle righe specifiche nella sezione relativa alle informazioni aggiuntive nell’allegato II.

33. Se membri del personale più rilevante hanno lasciato l’impresa di investimento prima della fine …

Se membri del personale più rilevante hanno lasciato l’impresa di investimento prima della fine dell’esercizio finanziario, dovrebbe essere trasmessa la remunerazione riconosciuta per l’esercizio finanziario, compresi i pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e tutte le altre forme di remunerazione; tuttavia, questi membri del personale non dovrebbero essere inclusi nel numero dei membri del personale più rilevante trasmesso se il contratto era cessato prima della fine dell’esercizio finanziario. I membri del personale più rilevante che sono stati assunti dall’impresa di investimento durante l’esercizio finanziario dovrebbero essere inclusi nel numero dei membri del personale più rilevante, tenendo conto dei loro accordi contrattuali sull’orario di lavoro (ad esempio i membri del personale a tempo pieno che sono stati assunti durante l’esercizio finanziario sarebbero sempre conteggiati con un «1» alla fine dell’esercizio finanziario), e dovrebbe essere trasmessa l’intera remunerazione riconosciuta a questi membri del personale più rilevante per l’esercizio finanziario.

34. Per le finalità delle tabelle negli allegati I e III, il personale dovrebbe essere classificato …

Per le finalità delle tabelle negli allegati I e III, il personale dovrebbe essere classificato nella funzione o nell’area di attività in cui svolge la parte prevalente delle proprie attività professionali. In tale funzione o area di attività dovrebbe essere incluso l’intero importo della remunerazione riconosciuta a tale membro del personale all’interno del gruppo o dell’impresa di investimento.

35. Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di …

Ai fini dell’assegnazione dei membri del personale alle aree di attività e alle categorie di personale, le imprese di investimento dovrebbero considerare la propria organizzazione interna e quanto segue:

  • a. l’«organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che svolgono la funzione di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza. Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla categoria «altri membri del personale più rilevante» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III;
  • b. l’«organo di gestione nella sua funzione di gestione» dovrebbe comprendere i membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento che sono responsabili delle funzioni amministrative (ossia gli amministratori con incarichi esecutivi). Le imprese di investimento dovrebbero assegnare i membri degli organi di gestione delle filiazioni alla EBA Public

categoria «altri membri dell’alta dirigenza» nell’allegato II e alle rispettive aree di attività negli allegati I e III;

  • c. gli «altri membri dell’alta dirigenza» sono il personale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 27), della direttiva (UE) 2019/2034 che è diverso dai membri dell’organo di gestione al massimo livello di consolidamento;
  • d. i membri del personale che non sono «altri membri dell’alta dirigenza» né membri dell’organo di gestione dovrebbero essere segnalati in «altri membri del personale più rilevante»;
  • e. la «negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 3, 6 e 7 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (4 );
  • f. la «consulenza in materia di investimenti ed esecuzione degli ordini» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
  • g. la «gestione di portafogli» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui al punto 4 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e il personale che gestisce attività nelle filiazioni che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) soggetti all’applicazione degli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 su base consolidata;
  • h. la «gestione di MTF/OTF» dovrebbe comprendere i servizi e le attività di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE;
  • i. le «funzioni di controllo indipendenti» dovrebbero comprendere unicamente il personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione del rischio, conformità alle norme e revisione interna quali descritte negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna (5 );
  • j. «tutto il restante personale» dovrebbe comprendere il personale non incluso nelle lettere da a) a i).
36. Per le finalità dell’allegato II, la remunerazione variabile riconosciuta sulla base di periodi …

Per le finalità dell’allegato II, la remunerazione variabile riconosciuta sulla base di periodi di valutazione pluriennali non rotativi annualmente, ossia quando le imprese di investimento non iniziano un nuovo periodo di valutazione pluriennale ogni anno, dovrebbe essere interamente imputata alla remunerazione variabile complessiva relativa all’esercizio finanziario in cui è stata riconosciuta, a prescindere dal momento in cui la remunerazione variabile viene effettivamente pagata o dalla durata del periodo di performance. L’importo di questa remunerazione variabile dovrebbe essere incluso anche nelle informazioni aggiuntive nell’allegato II.

37. Le imprese di investimento non soggette all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della …

Le imprese di investimento non soggette all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero trasmettere nell’allegato II la remunerazione fissa e quella variabile del

(4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

(5 ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, sezione 15. EBA Public

personale più rilevante cui si applica la deroga di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), della direttiva citata.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/