+7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti
---+38. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le …
---+39. I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva …
---+40. Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese …
---+41. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile …

7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti

7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
38. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le …

Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le imprese separatamente per gli high earner che sono stati segnalati con l’allegato I e per gli high earner che sono stati segnalati con l’allegato II.

39. I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva …

I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva conformemente all’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

40. Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese …

Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese incluse nell’ambito della raccolta dei dati di cui alle sottosezioni 1.1 e 1.2 abbiano comunicato i dati. I dati trasmessi da altre imprese (ad esempio, una piccola impresa di investimento non interconnessa) cui non si applicano gli orientamenti non dovrebbero essere presi in considerazione nell’aggregazione dei dati.

41. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile …

Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile della vigilanza prudenziale degli enti e un’altra per le imprese di investimento, o quando la responsabilità della vigilanza è condivisa con la Banca centrale europea, le autorità competenti dovrebbero coordinare la raccolta dei dati tra loro e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolta e comunicata all’ABE un’unica serie di dati per tale Stato membro e che i singoli high earner non siano inclusi più volte nella raccolta dei dati. È opportuno che vi sia una sola trasmissione dell’allegato I aggregato e una sola dell’allegato II aggregato per Stato membro.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/