+7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti
---+38. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le …
---+39. I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva …
---+40. Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese …
---+41. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile …
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7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti
7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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38. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le …
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Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le imprese separatamente per gli high earner che sono stati segnalati con l’allegato I e per gli high earner che sono stati segnalati con l’allegato II.
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39. I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva …
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I dati relativi agli high earner dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva conformemente all’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
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40. Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese …
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Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese incluse nell’ambito della raccolta dei dati di cui alle sottosezioni 1.1 e 1.2 abbiano comunicato i dati. I dati trasmessi da altre imprese (ad esempio, una piccola impresa di investimento non interconnessa) cui non si applicano gli orientamenti non dovrebbero essere presi in considerazione nell’aggregazione dei dati.
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41. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile …
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Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente, ad esempio una responsabile della vigilanza prudenziale degli enti e un’altra per le imprese di investimento, o quando la responsabilità della vigilanza è condivisa con la Banca centrale europea, le autorità competenti dovrebbero coordinare la raccolta dei dati tra loro e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolta e comunicata all’ABE un’unica serie di dati per tale Stato membro e che i singoli high earner non siano inclusi più volte nella raccolta dei dati. È opportuno che vi sia una sola trasmissione dell’allegato I aggregato e una sola dell’allegato II aggregato per Stato membro.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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