+142. A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità …
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142. A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità …
A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità competenti dovrebbero valutare se: - a. l’organo di gestione dell’impresa di investimento consolidante conosca sia l’organizzazione del gruppo sia i ruoli delle diverse entità che lo compongono, nonché i collegamenti e le relazioni fra loro;
- b. la struttura organizzativa e giuridica del gruppo sia chiara e trasparente e idonea alle dimensioni e alla complessità dell’attività e delle operazioni;
- c. l’impresa di investimento abbia istituito un sistema informativo e di reportistica efficace a livello di gruppo applicabile a tutte le unità operative ed entità giuridiche, e se le informazioni siano messe tempestivamente a disposizione dell’organo di gestione dell’impresa madre dell’impresa di investimento;
- d. l’organo di gestione dell’impresa di investimento consolidante abbia elaborato strategie coerenti per l’intero gruppo, fra cui una strategia di rischio e un sistema riguardante la propensione al rischio, per l’intero gruppo;
- e. la gestione dei rischi del gruppo copra tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (tra cui SPV, SPE e società immobiliari), e fornisca una visione esauriente di tutti i rischi;
- f. ove presente, la funzione di audit interno a livello dell’intero gruppo sia indipendente, abbia un piano di audit basato sul rischio dell’intero gruppo,
47 disponga di personale e risorse sufficienti, abbia una levatura adeguata e risponda direttamente all’organo di gestione dell’impresa di investimento consolidante.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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