+399. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

399. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le …

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono:

  • a. garantire che la strategia di rischio dell’impresa di investimento rifletta adeguatamente la sua propensione al rischio per l’impresa, compresi i flussi di negoziazione giornalieri, la concentrazione e il default della controparte, e sia coerente con la propensione al rischio complessiva;
  • b. richiedere un assetto organizzativo adeguato con risorse umane e tecniche sufficienti (sia qualitative che quantitative);
  • c. richiedere all’impresa di investimento di coinvolgere più attivamente l’organo di gestione o i suoi comitati nella gestione del rischio per l’impresa;
  • d. richiedere all’impresa di investimento di considerare il rischio intrinseco per l’impresa quando approva nuovi prodotti e sistemi;
  • e. richiedere all’impresa di investimento di migliorare l’individuazione del rischio operativo (relativo al flusso di negoziazione giornaliero) e i sistemi di misurazione e/o

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  • f. adeguare le stime interne dell’importo del fattore K per il rischio per l’impresa e calcolare il requisito di fondi propri aggiuntivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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