+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
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27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, le informazioni che devono ottenere per identificare i clienti a distanza, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire quali informazioni: - a) sono inserite manualmente dal cliente;
- b) sono estratte in modo automatico dalla documentazione fornita dal cliente;
- c) sono raccolte utilizzando altre fonti interne o esterne.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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