+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …

27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, le informazioni che devono ottenere per identificare i clienti a distanza, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire quali informazioni:

  • a) sono inserite manualmente dal cliente;
  • b) sono estratte in modo automatico dalla documentazione fornita dal cliente;
  • c) sono raccolte utilizzando altre fonti interne o esterne.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/