+11. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure …

11. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure in funzione del rischio per assicurare che il loro approccio nell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela non si traduca nel rifiutare indebitamente l’accesso ai servizi finanziari a clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire, nelle loro politiche e procedure, i criteri che utilizzeranno per determinare i motivi in base ai quali un rapporto continuativo potrà essere rifiutato o interrotto oppure un’operazione potrà essere rifiutata. A tal proposito, dovrebbero definire nelle loro politiche, procedure e controlli tutte le misure per mitigare rischi più elevati di ML/TF, che valuteranno di applicare prima di decidere di non accettare un cliente in ragione del rischio di ML/TF. Tali misure dovrebbero comprendere almeno la possibilità di graduare il livello e l’intensità del controllo e, ove consentito dalla legislazione nazionale, l’applicazione di specifiche restrizioni a prodotti o servizi. Le politiche e le procedure degli enti e degli istituti dovrebbero stabilire chiaramente in quali situazioni l’applicazione di tali misure di mitigazione potrebbe essere appropriata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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