+M ISURE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
---+11. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure …
---+12. Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti …

M ISURE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(3 ) Orientamenti dell’ABE ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF») (EBA/GL/2021/02).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto politiche e procedure in funzione del rischio per assicurare che il loro approccio nell’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela non si traduca nel rifiutare indebitamente l’accesso ai servizi finanziari a clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire, nelle loro politiche e procedure, i criteri che utilizzeranno per determinare i motivi in base ai quali un rapporto continuativo potrà essere rifiutato o interrotto oppure un’operazione potrà essere rifiutata. A tal proposito, dovrebbero definire nelle loro politiche, procedure e controlli tutte le misure per mitigare rischi più elevati di ML/TF, che valuteranno di applicare prima di decidere di non accettare un cliente in ragione del rischio di ML/TF. Tali misure dovrebbero comprendere almeno la possibilità di graduare il livello e l’intensità del controllo e, ove consentito dalla legislazione nazionale, l’applicazione di specifiche restrizioni a prodotti o servizi. Le politiche e le procedure degli enti e degli istituti dovrebbero stabilire chiaramente in quali situazioni l’applicazione di tali misure di mitigazione potrebbe essere appropriata.

12. Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti …

Prima di adottare la decisione di rifiutare o interrompere un rapporto continuativo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero accertarsi di aver preso in considerazione ed escluso tutte le possibili misure di mitigazione che si potrebbero ragionevolmente applicare nella fattispecie, tenendo conto del rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo esistente o potenziale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/