+17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …

17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …

In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere effettuate dopo la nomina del membro dell’organo di direzione o di amministrazione in uno dei seguenti casi per i quali il gestore di crediti ha debitamente fornito una motivazione:

  • a. azionisti, titolari o membri del gestore di crediti nominano e designano i membri dell’organo di direzione o di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti o riunione equivalente che non siano stati proposti dal gestore di crediti o dall’organo di direzione o di amministrazione; e
  • b. una valutazione completa prima della nomina di un membro o della modifica della composizione dell’organo di direzione o di amministrazione potrebbe compromettere il buon funzionamento dell’organo stesso, anche a seguito delle seguenti situazioni:
  • i. laddove l’esigenza di sostituire i membri sorga improvvisamente o inaspettatamente, ad es. dopo il decesso di un membro; e
  • ii. laddove un membro debba essere rimosso perché non più idoneo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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