+17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …
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17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …
In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere effettuate dopo la nomina del membro dell’organo di direzione o di amministrazione in uno dei seguenti casi per i quali il gestore di crediti ha debitamente fornito una motivazione: - a. azionisti, titolari o membri del gestore di crediti nominano e designano i membri dell’organo di direzione o di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti o riunione equivalente che non siano stati proposti dal gestore di crediti o dall’organo di direzione o di amministrazione; e
- b. una valutazione completa prima della nomina di un membro o della modifica della composizione dell’organo di direzione o di amministrazione potrebbe compromettere il buon funzionamento dell’organo stesso, anche a seguito delle seguenti situazioni:
- i. laddove l’esigenza di sostituire i membri sorga improvvisamente o inaspettatamente, ad es. dopo il decesso di un membro; e
- ii. laddove un membro debba essere rimosso perché non più idoneo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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