+2 Valutazione da parte dei gestori di crediti dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione
---+14. I gestori di crediti dovrebbero garantire che il proprio organo di direzione o di …
---+15. I gestori di crediti, incluse le imprese che presentano domanda di autorizzazione di cui al …
---+16. Le valutazioni delle conoscenze e dell’esperienza dei membri dell’organo di direzione o di …
---+17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …
---+18. La valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dovrebbe tenere conto di tutti i …
---+19. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle conoscenze e dell’esperienza del singolo …
---+20. I gestori di crediti dovrebbero documentare i risultati della loro valutazione, in particolare …
---+21. Spetta ai gestori di crediti valutare le conoscenze e l’esperienza sufficienti, individuali e …
---+22. Per garantire un’adeguata e costante supervisione, i gestori di crediti dovrebbero informare …
---+23. Dopo che le autorità competenti hanno effettuato una valutazione delle conoscenze e …
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2 Valutazione da parte dei gestori di crediti dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione
2 Valutazione da parte dei gestori di crediti dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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14. I gestori di crediti dovrebbero garantire che il proprio organo di direzione o di …
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I gestori di crediti dovrebbero garantire che il proprio organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, possieda conoscenze ed esperienza sufficienti per svolgere le proprie funzioni in qualsiasi momento e per condurre l’attività in modo competente e responsabile. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2021/2167, i gestori di crediti dovrebbero garantire che tutti i membri di tali organi godano di buona reputazione.
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15. I gestori di crediti, incluse le imprese che presentano domanda di autorizzazione di cui al …
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I gestori di crediti, incluse le imprese che presentano domanda di autorizzazione di cui al titolo II, capo I, della direttiva (UE) 2021/2167, dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione, in particolare: - a. quando chiedono l’autorizzazione prima di iniziare le loro attività;
- b. quando si verificano modifiche sostanziali alla composizione dell’organo di direzione
- o di amministrazione, tra cui:
- i. la nomina di nuovi membri dell’organo di direzione o di amministrazione; e
- ii. qualora un membro lasci l’organo di direzione o di amministrazione;
- c. quando si verificano modifiche sostanziali al modello imprenditoriale, alle disposizioni legali sottostanti o alle tecnologie utilizzate.
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16. Le valutazioni delle conoscenze e dell’esperienza dei membri dell’organo di direzione o di …
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Le valutazioni delle conoscenze e dell’esperienza dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dovrebbero essere effettuate prima della nomina dei singoli membri. Ove applicabile, l’esecuzione della valutazione finale dovrebbe spettare all’organo di direzione o di amministrazione con funzione di supervisione strategica.
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17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il …
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In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell’adeguata composizione collettiva, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere effettuate dopo la nomina del membro dell’organo di direzione o di amministrazione in uno dei seguenti casi per i quali il gestore di crediti ha debitamente fornito una motivazione: - a. azionisti, titolari o membri del gestore di crediti nominano e designano i membri dell’organo di direzione o di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti o riunione equivalente che non siano stati proposti dal gestore di crediti o dall’organo di direzione o di amministrazione; e
- b. una valutazione completa prima della nomina di un membro o della modifica della composizione dell’organo di direzione o di amministrazione potrebbe compromettere il buon funzionamento dell’organo stesso, anche a seguito delle seguenti situazioni:
- i. laddove l’esigenza di sostituire i membri sorga improvvisamente o inaspettatamente, ad es. dopo il decesso di un membro; e
- ii. laddove un membro debba essere rimosso perché non più idoneo.
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18. La valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dovrebbe tenere conto di tutti i …
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La valutazione dell’esperienza e delle conoscenze sufficienti dovrebbe tenere conto di tutti i profili pertinenti e disponibili ai fini delle valutazioni. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto dei rischi che si presentano, compreso il rischio di reputazione, nel caso in cui siano individuate lacune passibili di incidere sull’adeguata composizione collettiva dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione.
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19. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle conoscenze e dell’esperienza del singolo …
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I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle conoscenze e dell’esperienza del singolo membro dell’organo di direzione o di amministrazione nel valutare le conoscenze e l’esperienza collettive sufficienti dell’organo di direzione o di amministrazione e viceversa.
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20. I gestori di crediti dovrebbero documentare i risultati della loro valutazione, in particolare …
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I gestori di crediti dovrebbero documentare i risultati della loro valutazione, in particolare eventuali lacune individuate tra l’esperienza e le conoscenze collettive necessarie e quelle effettive dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione, e le misure da adottare per ovviare a tali carenze, tra cui corsi preparatori o sessioni formative da erogare.
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21. Spetta ai gestori di crediti valutare le conoscenze e l’esperienza sufficienti, individuali e …
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Spetta ai gestori di crediti valutare le conoscenze e l’esperienza sufficienti, individuali e collettive – iniziali e nel continuo – dell’organo di direzione o di amministrazione e la buona reputazione dei suoi membri.
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22. Per garantire un’adeguata e costante supervisione, i gestori di crediti dovrebbero informare …
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Per garantire un’adeguata e costante supervisione, i gestori di crediti dovrebbero informare l’autorità competente della proposta di nomina dei membri o, fatto salvo il diritto nazionale, informarla senza indebito ritardo dopo la nomina.
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23. Dopo che le autorità competenti hanno effettuato una valutazione delle conoscenze e …
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Dopo che le autorità competenti hanno effettuato una valutazione delle conoscenze e dell’esperienza dell’organo di direzione o di amministrazione del gestore di crediti a fini di supervisione, la responsabilità di valutare e garantire l’idoneità dell’organo di direzione - o di amministrazione ricade comunque sul gestore di crediti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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