+17. Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la …

17. Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la …

Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la decisione di revocare l’autorizzazione di un gestore di crediti a svolgere attività di gestione dei crediti o a ricevere e detenere fondi dai debitori, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 9, punto (i) e, se del caso, al paragrafo 9, punto (j) dei presenti orientamenti entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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