+14. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare …
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14. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare …
Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare sufficientemente semplice, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, un gruppo di imprese di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 4.2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) il numero di imprese del gruppo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, compresa l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, è pari o inferiore a sei;
- (b) in deroga al paragrafo 14, lettera a), le autorità competenti possono considerare sufficientemente semplice un gruppo di imprese di investimento comprendente più di sei imprese se concludono che l’assetto del gruppo è coerente con il modello di business e con le attività del gruppo di imprese di investimento e il gruppo soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 15, lettera e);
- (c) il gruppo di imprese di investimento comprende non più di una impresa madre tra l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e una filiazione;
- (d) in deroga al paragrafo 14, lettera c), le autorità competenti possono considerare sufficientemente semplice un gruppo di imprese di investimento comprendente più di un’impresa madre tra l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e una filiazione se la maggioranza dei diritti di voto di tutte le imprese del gruppo è detenuta da altre imprese di tale gruppo e l’assetto del gruppo è coerente con il modello di business e con le attività del gruppo di imprese di investimento, in modo tale che i rischi possano essere contenuti, compresi quelli derivanti dalle imprese del gruppo che operano per conto proprio o dagli assetti di gruppo imposti dalle leggi nazionali;
- (e) non sono state esternalizzate attività relative alle ASA e al CMH a un’altra impresa del gruppo;
- (f) le attività relative alle AUM sono esternalizzate all’interno delle imprese del gruppo in una percentuale non superiore al 150 % della soglia stabilita all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 per i gruppi con non più di due imprese con AUM positive; tale percentuale è incrementata del 50 % per ogni ulteriore impresa del gruppo con AUM positive. Ai fini della presente lettera, i valori per il calcolo dovrebbero riferirsi all’esercizio finanziario precedente e il ritrasferimento dell’attività non dovrebbe essere preso in considerazione;
- (g) se sono in essere contratti o accordi per il trasferimento di posizioni di negoziazione tra imprese del gruppo, il valore delle posizioni di negoziazione trasferite dovrebbe essere inferiore al doppio della soglia di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni soggette al K-NPR o al K-CMG, sulla base dei dati dell’esercizio finanziario precedente. Tutte le attività e le posizioni con fair value (valore equo) negativo dovrebbero essere considerate al valore assoluto ai fini della presente lettera e la compensazione non dovrebbe essere consentita. Ai fini della presente lettera, il ritrasferimento alle imprese del gruppo non dovrebbe essere conteggiato ai fini di tale soglia;
- (h) se il trasferimento delle attività soggette a K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-NPR e K-CMG avviene come conseguenza di una ristrutturazione del gruppo, comprese le fusioni e le acquisizioni, il valore delle attività trasferite non dovrebbe essere conteggiato ai fini dei limiti stabiliti nel paragrafo 14, lettere e), f) e g), per l’esercizio finanziario in cui è avvenuta la ristrutturazione del gruppo;
- (i) i legami di capitale, l’assetto proprietario e gli accordi contrattuali tra l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e le imprese del gruppo, nonché quelli tra le imprese del gruppo, sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta;
- (j) i legami di capitale, l’assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera i) non rappresentano un ostacolo all’esercizio del controllo da parte dell’impresa di investimento madre nell’Unione, della holding di investimento madre nell’Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sulle imprese del gruppo;
- (k) i legami di capitale, l’assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera i) non hanno implicazioni per la governance del gruppo nel suo complesso tali da richiedere una vigilanza su base consolidata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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