+19. Le informazioni sulla governance di cui al paragrafo precedente dovrebbero specificare come …

19. Le informazioni sulla governance di cui al paragrafo precedente dovrebbero specificare come …

Le informazioni sulla governance di cui al paragrafo precedente dovrebbero specificare come minimo quanto segue:

  • a) i ruoli e le funzioni delle persone incaricate dell’elaborazione, dell’attuazione e dell’aggiornamento del piano;
  • b) il modo in cui il piano di risanamento si inserisce nella governance interna, nella strategia aziendale e nel quadro di gestione del rischio dell’emittente (compresa la dichiarazione sulla propensione al rischio);
  • c) le procedure da espletare e le tempistiche da rispettare sia per l’aggiornamento periodico del piano, sia in caso di eventuali cambiamenti sostanziali riguardanti il token specifico, l’emittente o il suo ambiente operativo;
  • d) le politiche e le procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e i relativi aggiornamenti e revisioni;
  • e) le procedure di escalation , vale a dire le condizioni e le procedure necessarie a garantire l’attuazione tempestiva di determinate opzioni di risanamento previste nel piano. Fra queste dovrebbero figurare quanto meno informazioni chiare sul processo decisionale relativo all’attivazione del piano di risanamento in base a un processo di escalation chiaramente dettagliato, che si applica quando viene rilevato o è probabile che si possa rilevare in tempi brevi un superamento della soglia di un indicatore del piano di risanamento, al fine di individuare e stabilire quale opzione di risanamento possa essere necessario eseguire per ripristinare la conformità ai pertinenti requisiti normativi applicabili alla riserva di attività o al fine di continuare a prestare servizi relativi al token in questione;
  • f) la scadenza entro la quale assumere la decisione di intraprendere azioni di risanamento e il momento specifico in cui attivarla nonché le modalità con cui informare l’autorità competente;
  • g) gli indicatori quantitativi e qualitativi che riflettono le possibili vulnerabilità, carenze o minacce riguardanti l’importo, la liquidità e la ripartizione delle riserve di attività e i fondi che gli emittenti devono detenere in qualsiasi momento ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, come ulteriormente specificato nei paragrafi da 22 a 41.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/