+Oggetto e ambito di applicazione
---+5. I presenti orientamenti specificano i solidi dispositivi di governance di cui gli enti devono …
---+6. I presenti orientamenti riguardano i processi di gestione dei rischi ESG degli enti nell’ambito …
---+7. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del …

Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
5. I presenti orientamenti specificano i solidi dispositivi di governance di cui gli enti devono …

I presenti orientamenti specificano i solidi dispositivi di governance di cui gli enti devono dotarsi ai sensi dell’articolo 87 bis , paragrafo 1, e dell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE (2 ) e riguardano:

  • (a) standard minimi e metodologie di riferimento per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), conformemente all’articolo 87 bis , paragrafo 5, lettera a), di tale direttiva;
  • (b) criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’impatto dei rischi ESG sul profilo di rischio e sulla solvibilità degli enti nel breve, medio e lungo termine, conformemente all’articolo 87 bis , paragrafo 5, lettera c), di tale direttiva;
  • (c) il contenuto dei piani che l’organo di gestione deve elaborare a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, di tale direttiva, che comprendono tempistiche specifiche, obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adattamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi degli Stati membri e dell’Unione in relazione ai fattori ESG, in particolare l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, conformemente all’articolo 87 bis , paragrafo 5, lettera b), di tale direttiva.
6. I presenti orientamenti riguardano i processi di gestione dei rischi ESG degli enti nell’ambito …

I presenti orientamenti riguardano i processi di gestione dei rischi ESG degli enti nell’ambito del loro più ampio quadro di gestione dei rischi. Gli orientamenti si applicano in relazione alle strategie, alle politiche, ai processi e ai solidi sistemi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG nel breve, medio e lungo termine di cui gli enti, soggetti alla direttiva 2013/36/UE, devono disporre nell’ambito dei loro dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi richiesto ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, i presenti orientamenti integrano e specificano ulteriormente gli orientamenti dell’ABE sulla governance interna (3 ) e gli orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (4 ) in relazione alla gestione dei rischi ESG.

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3 ) Orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05). (4 ) Orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06).

7. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del …

Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del livello di applicazione di cui all’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/