+32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure …
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32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure …
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure interne degli enti dovrebbero includere una serie di fattori di rischio e di criteri che tengano conto dei fattori determinanti dei rischi fisici e di transizione. Per gli enti di grandi dimensioni ciò include, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - a) il grado di vulnerabilità ai pericoli ambientali, tenendo conto dell’ubicazione geografica degli attivi chiave delle controparti e dei garanti, o delle garanzie fisiche a protezione delle esposizioni, considerando sia le esposizioni in bilancio sia quelle fuori bilancio;
- b) il grado di vulnerabilità ai rischi di transizione, tenendo conto degli sviluppi tecnologici pertinenti, dell’impatto delle normative ambientali applicabili, o di imminente adozione, che incidono sul settore di attività della controparte, delle emissioni della controparte di gas a effetto serra attuali ed eventualmente pianificate in valore assoluto e, ove pertinente, per intensità, dell’impatto dell’evoluzione delle preferenze di mercato e del livello di efficienza energetica nel caso di esposizioni su immobili residenziali o commerciali, unitamente alla capacità di servizio del debito delle controparti;
- c) l’esposizione del modello di business e/o della catena di approvvigionamento della controparte a interruzioni critiche dovute a fattori ambientali, come l’impatto della perdita di biodiversità, lo stress idrico o l’inquinamento;
- d) l’esposizione della controparte a rischi reputazionali e legali, tenendo conto delle controversie legali concluse, pendenti o prossime relative a questioni ambientali;
- e) la durata (prevista) o la struttura per scadenza dell’esposizione o dell’attivo;
- f) i fattori di mitigazione del rischio, quali la copertura assicurativa privata o pubblica, ad esempio sulla base di sistemi nazionali di copertura del rischio di catastrofi o quadri analoghi applicabili, e la capacità della controparte di garantire la resilienza ai rischi di transizione e ai rischi fisici, anche mediante una pianificazione prospettica della transizione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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