+4.2 Identificazione e misurazione dei rischi ESG
---+18. Nell’ambito degli standard minimi per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le …
---+19. Al fine di assicurare una corretta individuazione e gestione dei rischi ESG, gli enti …
---+20. Per quanto riguarda i rischi ambientali, le procedure interne e le metodologie dovrebbero …
---+21. Per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, laddove inizialmente manchino …
---+22. Per quanto concerne le interazioni tra le diverse categorie, rispettivamente, di rischi …
---+23. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’attuazione di solidi sistemi di gestione …
---+24. Le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che essi acquisiscano e utilizzino le …
---+25. Le procedure interne degli enti dovrebbero basarsi sui dati ESG disponibili sia internamente …
---+26. Gli enti dovrebbero valutare quali altre fonti di dati supporterebbero efficacemente la …
---+27. Quando la qualità o la disponibilità dei dati non è inizialmente sufficiente a soddisfare le …
---+28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della …
---+29. Per le esposizioni verso le controparti diverse dalle imprese di grandi dimensioni, gli enti …
---+30. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere una combinazione di metodologie di …
---+31. In linea con quanto previsto ai paragrafi 126 e 146 degli orientamenti dell’ABE in materia di …
---+32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure …
---+33. Qualora non siano ancora disponibili i dati necessari per valutare determinati criteri, come …
---+34. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi sociali e di governance a livello di esposizione …
---+35. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodologie basate sul settore e sul …
---+36. Per quanto riguarda i fattori ESG non climatici, gli enti di grandi dimensioni dovrebbero …
---+37. Per quanto riguarda i rischi climatici, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere …
---+38. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero utilizzare scenari basati su dati scientifici …
---+39. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero determinare il perimetro appropriato per le …
---+40. Gli enti dovrebbero giustificare e documentare le loro scelte metodologiche, compresa la scelta …
---+41. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni acquisite mediante le …
---+42. Oltre ai metodi basati sull’esposizione, sul settore, sul portafoglio e ai metodi di …
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4.2 Identificazione e misurazione dei rischi ESG
4.2.1. Principi generali
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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18. Nell’ambito degli standard minimi per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le …
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Nell’ambito degli standard minimi per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le procedure interne degli enti dovrebbero includere strumenti e metodologie per valutare i fattori determinanti dei rischi ESG e i relativi canali di trasmissione alle diverse categorie di rischio prudenziale e alle diverse metriche del rischio finanziario che incidono sulle esposizioni dell’ente, anche in una prospettiva a lungo termine.
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19. Al fine di assicurare una corretta individuazione e gestione dei rischi ESG, gli enti …
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Al fine di assicurare una corretta individuazione e gestione dei rischi ESG, gli enti dovrebbero considerare l’impatto potenziale di tali rischi nel breve, medio e lungo termine. Il livello di granularità e di accuratezza dei dati, degli strumenti di quantificazione, dei metodi e degli indicatori utilizzati dagli enti dovrebbe tenere conto della loro valutazione della rilevanza, della loro dimensione e complessità ed essere generalmente più elevato per il breve e medio termine. Gli orizzonti temporali di lungo termine dovrebbero essere considerati almeno sotto un profilo qualitativo e supportare le valutazioni strategiche e il processo decisionale.
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20. Per quanto riguarda i rischi ambientali, le procedure interne e le metodologie dovrebbero …
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Per quanto riguarda i rischi ambientali, le procedure interne e le metodologie dovrebbero consentire agli enti di: - a. quantificare i rischi climatici, ad esempio stimando le probabilità di accadimento e l’entità degli impatti finanziari derivanti da fattori climatici;
- b. comprendere adeguatamente i rischi finanziari che possono derivare da altri tipi di rischi ambientali, come quelli derivanti dal degrado della natura, compresa la perdita di biodiversità e la perdita di servizi ecosistemici, o dal mancato allineamento delle attività con le misure volte a proteggere e ripristinare la natura e/o a ridurre gli impatti negativi su di essa;
- c. definire indicatori chiave di rischio che coprano almeno gli orizzonti temporali a breve e medio termine e un perimetro di esposizioni e portafogli determinato in linea con i risultati della valutazione della rilevanza.
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21. Per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, laddove inizialmente manchino …
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Per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, laddove inizialmente manchino informazioni quantitative, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodi che inizino con la valutazione qualitativa dei potenziali impatti di tali rischi sull’operatività e sui rischi finanziari dell’ente, per poi sviluppare progressivamente misure qualitative e quantitative più evolute. Gli enti dovrebbero migliorare gradualmente i loro approcci in linea con i progressi normativi, scientifici, di disponibilità di dati e metodologici.
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22. Per quanto concerne le interazioni tra le diverse categorie, rispettivamente, di rischi …
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Per quanto concerne le interazioni tra le diverse categorie, rispettivamente, di rischi ambientali, sociali e di governance, le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che ogni categoria di rischio sia valutata in primo luogo tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, prima di considerare le potenziali interconnessioni e interdipendenze nella misurazione di tali rischi. 4.2.2. Processi in materia di dati
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23. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’attuazione di solidi sistemi di gestione …
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Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’attuazione di solidi sistemi di gestione delle informazioni per individuare, raccogliere, strutturare e analizzare i dati necessari per supportare la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Tali sistemi dovrebbero essere attuati a tutti i livelli dell’organizzazione nell’ambito della governance dei dati e dell’infrastruttura informatica complessiva. Gli enti dovrebbero rivedere regolarmente le loro prassi al fine di garantire che rimangano al passo con gli sviluppi pubblici (ad esempio maggiore disponibilità di dati dovuta a iniziative normative) e di mercato e dovrebbero dotarsi di dispositivi per valutare e migliorare la qualità dei dati.
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24. Le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che essi acquisiscano e utilizzino le …
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Le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che essi acquisiscano e utilizzino le informazioni necessarie per la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG attuali e prospettici a cui possono essere esposti attraverso le loro controparti, puntando a raccogliere dati a livello di cliente e di attivi con un grado di granularità adeguato.
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25. Le procedure interne degli enti dovrebbero basarsi sui dati ESG disponibili sia internamente …
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Le procedure interne degli enti dovrebbero basarsi sui dati ESG disponibili sia internamente che esternamente, anche esaminando e utilizzando regolarmente le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle loro controparti, in particolare in conformità dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità sviluppati nell’ambito della direttiva 2013/34/UE o della norma di rendicontazione volontaria per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, come previsto dalla comunicazione COM(2023) 535 sul pacchetto di aiuti per le PMI (9 ).
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26. Gli enti dovrebbero valutare quali altre fonti di dati supporterebbero efficacemente la …
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Gli enti dovrebbero valutare quali altre fonti di dati supporterebbero efficacemente la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, come ad esempio le informazioni acquisite attraverso il coinvolgimento dei clienti e delle controparti nell’ambito di rapporti commerciali nuovi ed esistenti, o i dati di terzi. Quando gli enti si avvalgono di fornitori terzi al fine di accedere ai dati ESG, dovrebbero assicurarsi di avere una comprensione sufficiente delle fonti, dei dati e delle metodologie utilizzati dai fornitori di dati, comprese le loro potenziali limitazioni.
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27. Quando la qualità o la disponibilità dei dati non è inizialmente sufficiente a soddisfare le …
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Quando la qualità o la disponibilità dei dati non è inizialmente sufficiente a soddisfare le esigenze di gestione dei rischi, gli enti dovrebbero valutare tali lacune e i potenziali impatti associati. Gli enti dovrebbero adottare misure correttive e documentarle, compreso l’uso di stime o di proxy, ad esempio sulla base di caratteristiche settoriali e/o regionali, e, ove possibile, apportare adeguamenti per tenere conto di aspetti specifici della controparte. Gli enti dovrebbero cercare di ridurre l’uso di stime e di proxy a mano a mano che la disponibilità e la qualità dei dati ESG migliorano.
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28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della …
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Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, gli enti dovrebbero considerare di raccogliere o acquisire i dati seguenti, se del caso: - a. per quanto riguarda i rischi ambientali:
- i. l’ubicazione geografica degli attivi chiave (ad esempio siti di produzione) e l’esposizione a pericoli ambientali (ad esempio rischi legati alla temperatura, al vento, all’acqua, alla massa solida) con un livello di granularità necessario per un’adeguata analisi dei rischi fisici, nonché la disponibilità di coperture assicurative;
- ii. le emissioni di gas a effetto serra di livello 1, 2 e 3 attuali e, se disponibili, quelle pianificate, in valore assoluto e, se del caso, per intensità;
(9 ) COM(2023) 535 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI». - iii. la dipendenza dai combustibili fossili, in termini di fattori economici o di ricavi;
- iv. la domanda e/o il consumo di energia e di acqua, in termini di fattori economici o di ricavi;
- v. il livello di efficienza energetica per le esposizioni immobiliari e la capacità della controparte di adempiere agli obblighi di servizio del debito;
- vi. gli effetti finanziari attuali e previsti derivanti dai rischi e dalle opportunità ambientali sulla posizione finanziaria, sulla performance finanziaria e sui flussi di cassa della controparte;
- vii. i piani strategici legati alla transizione, compreso il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici pubblicato ai sensi dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2022/2464, laddove disponibili;
- b. per quanto riguarda i rischi sociali e di governance:
- i. l’allineamento alle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro;
- ii. gli impatti sostanziali negativi sui propri lavoratori, sui lavoratori coinvolti nella catena del valore, sulle comunità interessate e sui consumatori/utenti finali, comprese le informazioni sugli sforzi o sui processi di dovuta diligenza per evitare tali impatti e porvi rimedio.
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29. Per le esposizioni verso le controparti diverse dalle imprese di grandi dimensioni, gli enti …
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Per le esposizioni verso le controparti diverse dalle imprese di grandi dimensioni, gli enti dovrebbero: - a. determinare i dati necessari per l’individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi ESG, tenendo conto dell’elenco di cui al paragrafo 28 a supporto di tale valutazione;
- b. ove necessario per colmare le lacune dei dati, utilizzare il giudizio degli esperti, dati qualitativi, le valutazioni a livello di portafoglio e le variabili proxy in linea con il paragrafo 27.
4.2.3. Caratteristiche principali delle metodologie di riferimento per l’individuazione e la misurazione dei rischi ESG
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30. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere una combinazione di metodologie di …
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Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere una combinazione di metodologie di valutazione del rischio, comprese metodologie basate sull’esposizione, sul settore, sul portafoglio e sullo scenario, come indicato nei paragrafi da 31 a 42. L’insieme di tali metodologie dovrebbe consentire agli enti di valutare in modo esaustivo i rischi ESG su tutti gli orizzonti temporali pertinenti. In particolare, gli enti dovrebbero utilizzare almeno metodi basati sull’esposizione per ottenere una visione a breve termine del modo in cui i rischi ESG incidono sul profilo di rischio e sulla redditività delle rispettive controparti; utilizzare metodi basati sul settore, sul portafoglio e sullo scenario a supporto del processo di pianificazione a medio termine e della definizione dei limiti di rischio e della propensione al rischio per indirizzare l’ente verso i suoi obiettivi strategici; valutare mediante metodi basati sullo scenario la loro sensibilità ai rischi ESG su diversi orizzonti temporali, compresi quelli a lungo termine. - a. Metodi basati sull’esposizione
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31. In linea con quanto previsto ai paragrafi 126 e 146 degli orientamenti dell’ABE in materia di …
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In linea con quanto previsto ai paragrafi 126 e 146 degli orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, gli enti dovrebbero disporre di procedure interne per valutare l’esposizione delle attività e degli attivi chiave delle rispettive controparti ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto dei cambiamenti climatici, nonché l’adeguatezza delle azioni di mitigazione. A tal fine, gli enti dovrebbero assicurare che i fattori ESG, in particolare i fattori ambientali, siano adeguatamente riflessi nelle loro procedure interne di classificazione del rischio, siano presi in considerazione nella valutazione complessiva del rischio di default di un debitore e, ove giustificato dalla loro rilevanza, siano integrati negli indicatori di rischio, nei modelli di credit scoring (punteggio di affidabilità creditizia) o rating interno, nonché nella valutazione delle garanzie.
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32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure …
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Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure interne degli enti dovrebbero includere una serie di fattori di rischio e di criteri che tengano conto dei fattori determinanti dei rischi fisici e di transizione. Per gli enti di grandi dimensioni ciò include, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - a) il grado di vulnerabilità ai pericoli ambientali, tenendo conto dell’ubicazione geografica degli attivi chiave delle controparti e dei garanti, o delle garanzie fisiche a protezione delle esposizioni, considerando sia le esposizioni in bilancio sia quelle fuori bilancio;
- b) il grado di vulnerabilità ai rischi di transizione, tenendo conto degli sviluppi tecnologici pertinenti, dell’impatto delle normative ambientali applicabili, o di imminente adozione, che incidono sul settore di attività della controparte, delle emissioni della controparte di gas a effetto serra attuali ed eventualmente pianificate in valore assoluto e, ove pertinente, per intensità, dell’impatto dell’evoluzione delle preferenze di mercato e del livello di efficienza energetica nel caso di esposizioni su immobili residenziali o commerciali, unitamente alla capacità di servizio del debito delle controparti;
- c) l’esposizione del modello di business e/o della catena di approvvigionamento della controparte a interruzioni critiche dovute a fattori ambientali, come l’impatto della perdita di biodiversità, lo stress idrico o l’inquinamento;
- d) l’esposizione della controparte a rischi reputazionali e legali, tenendo conto delle controversie legali concluse, pendenti o prossime relative a questioni ambientali;
- e) la durata (prevista) o la struttura per scadenza dell’esposizione o dell’attivo;
- f) i fattori di mitigazione del rischio, quali la copertura assicurativa privata o pubblica, ad esempio sulla base di sistemi nazionali di copertura del rischio di catastrofi o quadri analoghi applicabili, e la capacità della controparte di garantire la resilienza ai rischi di transizione e ai rischi fisici, anche mediante una pianificazione prospettica della transizione.
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33. Qualora non siano ancora disponibili i dati necessari per valutare determinati criteri, come …
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Qualora non siano ancora disponibili i dati necessari per valutare determinati criteri, come nel caso delle controparti societarie (imprese) di più piccole dimensioni, gli enti dovrebbero seguire le fasi indicate nei paragrafi 26, 27 e 29.
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34. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi sociali e di governance a livello di esposizione …
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Per quanto riguarda la valutazione dei rischi sociali e di governance a livello di esposizione, gli enti dovrebbero attuare processi di dovuta diligenza ( due diligence ) al fine di valutare gli impatti finanziari derivanti dai fattori sociali e di governance e la vulnerabilità del modello imprenditoriale delle controparti a tali fattori, tenendo conto dell’adesione delle controparti societarie (imprese) a standard sociali e di governance, come quelle di cui al paragrafo 28, lettera b), punto i), dell’esposizione della controparte al rischio di controversie legali causato da questioni sociali o di governance, nonché della normativa applicabile nella giurisdizione in cui la controparte opera. - b. Metodi basati sul settore e sul portafoglio e metodi di allineamento del portafoglio
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35. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodologie basate sul settore e sul …
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Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodologie basate sul settore e sul portafoglio, in particolare « heat map» che evidenzino i rischi ESG dei singoli (sotto)settori economici in un grafico o in un sistema di misura di cui ai paragrafi 127 e 149 degli orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti. Le metodologie degli enti dovrebbero consentire di mappare i propri portafogli in base ai fattori di rischio ESG e di individuare qualsiasi concentrazione verso uno o più tipi di rischi ESG.
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36. Per quanto riguarda i fattori ESG non climatici, gli enti di grandi dimensioni dovrebbero …
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Per quanto riguarda i fattori ESG non climatici, gli enti di grandi dimensioni dovrebbero sviluppare: - a) metodi per individuare i settori che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici o che hanno un impatto significativo su di essi, nonché strumenti per misurare l’impatto finanziario del degrado della natura e le misure volte a proteggere e ripristinare la natura e/o a ridurre gli impatti negativi su di essa;
- b) approcci per misurare gli effetti positivi o negativi dei propri portafogli sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e valutare i potenziali rischi finanziari correlati.
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37. Per quanto riguarda i rischi climatici, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere …
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Per quanto riguarda i rischi climatici, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’utilizzo di almeno una metodologia di allineamento del portafoglio per valutare, su base settoriale, il grado di allineamento dei portafogli dell’ente ai percorsi e/o agli scenari di riferimento legati al clima. Gli enti dovrebbero inoltre considerare la possibilità di valutare l’allineamento a livello di controparte, ad esempio confrontando l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra di una determinata controparte con un indice di riferimento settoriale applicabile.
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38. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero utilizzare scenari basati su dati scientifici …
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Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero utilizzare scenari basati su dati scientifici, pertinenti per i settori di attività economica e per l’ubicazione geografica delle loro esposizioni, aggiornati e provenienti da organizzazioni nazionali, dell’UE o internazionali, come le agenzie nazionali per l’ambiente, il Centro comune di ricerca della Commissione europea, l’Agenzia internazionale per l’energia, il Network for Greening the Financial System , il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I percorsi di decarbonizzazione settoriale dovrebbero essere coerenti con l’obiettivo politico in vigore, come l’obiettivo dell’UE di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050 e di ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto al livello del 1990, o qualsiasi obiettivo nazionale, laddove applicabile.
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39. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero determinare il perimetro appropriato per le …
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Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero determinare il perimetro appropriato per le valutazioni dell’allineamento dei portafogli e il grado di sofisticazione delle metodologie utilizzate sulla base delle caratteristiche dei propri portafogli, dei risultati della valutazione della rilevanza da essi effettuata, oltre alla relativa entità e complessità. Gli enti di grandi dimensioni con titoli negoziati in un mercato regolamentato all’interno dell’Unione dovrebbero prendere in considerazione l’elenco dei settori inclusi nel modello 3 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione (10 ). Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono utilizzare campioni rappresentativi di esposizioni nei propri portafogli per effettuare valutazioni di allineamento del portafoglio.
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40. Gli enti dovrebbero giustificare e documentare le loro scelte metodologiche, compresa la scelta …
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Gli enti dovrebbero giustificare e documentare le loro scelte metodologiche, compresa la scelta dello scenario o degli scenari e dell’anno di riferimento, la selezione dei settori e, per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni, l’individuazione di un campione rappresentativo di esposizioni, nonché qualsiasi cambiamento metodologico significativo sopravvenuto nel tempo. In caso di assenza dei dati necessari per misurare l’allineamento, gli enti dovrebbero seguire le fasi di cui ai paragrafi 26, 27 e 29.
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41. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni acquisite mediante le …
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Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni acquisite mediante le metodologie di allineamento dei portafogli climatici al fine di: (10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1). - a. valutare e monitorare i rischi di transizione legati al clima derivanti da mancati allineamenti delle controparti e/o dei portafogli a obiettivi e percorsi di transizione dell’UE, degli Stati membri o dei paesi terzi coerenti con gli obiettivi climatici in vigore e i potenziali rischi finanziari correlati;
- b. orientare il proprio processo decisionale in merito alla formulazione e all’attuazione della propensione al rischio, della strategia aziendale e della pianificazione della transizione, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità di coinvolgimento con determinate controparti.
- c. Metodi basati sullo scenario
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42. Oltre ai metodi basati sull’esposizione, sul settore, sul portafoglio e ai metodi di …
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Oltre ai metodi basati sull’esposizione, sul settore, sul portafoglio e ai metodi di allineamento del portafoglio, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l’uso di analisi basate sullo scenario per testare la loro resilienza ai rischi ESG, a partire dai rischi legati al clima, in diversi scenari (11 ). (11 ) Il punto d) del mandato di cui all’articolo 87 bis , paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE sarà affrontato tramite l’elaborazione di orientamenti complementari dell’ABE sull’analisi degli scenari per testare la resilienza degli enti ai fattori ambientali, sociali e di governance.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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