+21. Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell’ambito di applicazione del …

21. Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell’ambito di applicazione del …

Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare tutte le esclusioni individuate nell’articolo 2, paragrafi da 2) a 4), del regolamento (UE) 2023/1114:

  • a. Articolo 2, paragrafo 2): l’emittente o l’offerente è una persona di cui al suddetto paragrafo? Il MiCAR non si applica alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47; alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; alle organizzazioni internazionali pubbliche.
  • b. Articolo 2, paragrafo 3): la cripto-attività è unica e non è fungibile con altre cripto-attività (5 )? Nell’ambito della valutazione dell’unicità e della non fungibilità di una cripto-attività, le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero tenere conto dell’articolo 2, paragrafo 3, e del considerando (11) del regolamento (UE) 2023/1114, nonché degli Orientamenti sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari (6 ).
  • c. Articolo 2, paragrafo 4): la cripto-attività si configura come un prodotto di cui all’elenco di tale paragrafo? Il regolamento (UE) 2023/1114 non si applica a strumenti finanziari, depositi, depositi strutturati, fondi (ad eccezione dei token di moneta elettronica), posizioni inerenti a cartolarizzazione [ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 (7 )], prodotti assicurativi e contratti di riassicurazione (ai sensi della direttiva 2009/138/CE), prodotti pensionistici che forniscono principalmente reddito durante la pensione, schemi

(5 ) A titolo esemplificativo, ciò potrebbe includere una cripto-attività non fungibile che confermi un diritto di proprietà esclusivo su una specifica attività tangibile, come un immobile (ad esempio, una casa o una proprietà commerciale), o su un’attività intangibile, come un brevetto.

(6 ) Link da aggiungere quando gli orientamenti dell’ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

(7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente [ai sensi delle direttive (UE) 2016/2341 (8 ) e 2009/138/CE (9 )], singoli prodotti pensionistici obbligatori per il datore di lavoro, prodotti pensionistici individuali paneuropei [ai sensi del regolamento (UE) 2019/1238 (10 )]e regimi di sicurezza sociale [ai sensi dei regolamenti (CE)

  • n. 883/2004 (11 ) e (CE) n. 987/2009 (12 )].

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/