Articolo 13 17.
Ai fini del presente regolamento, i fabbricanti designano un punto di contatto unico che consenta agli utilizzatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro, anche per facilitare la segnalazione di vulnerabilità del prodotto con elementi digitali. I fabbricanti garantiscono che il punto di contatto unico sia facilmente identificabile dagli utilizzatori. Essi includono inoltre il punto di contatto unico nelle informazioni e istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II. Il punto di contatto unico consente agli utilizzatori di scegliere i mezzi di comunicazione preferiti, senza limitarli agli strumenti automatizzati.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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