+Articolo 13 17.

Articolo 13 17.

Ai fini del presente regolamento, i fabbricanti designano un punto di contatto unico che consenta agli utilizzatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro, anche per facilitare la segnalazione di vulnerabilità del prodotto con elementi digitali.

I fabbricanti garantiscono che il punto di contatto unico sia facilmente identificabile dagli utilizzatori. Essi includono inoltre il punto di contatto unico nelle informazioni e istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II.

Il punto di contatto unico consente agli utilizzatori di scegliere i mezzi di comunicazione preferiti, senza limitarli agli strumenti automatizzati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito