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+Articolo 32 2. |
Articolo 32 2.Se per la valutazione della conformità del prodotto con elementi digitali importante rientrante nella classe I di cui all’allegato III e dei processi messi in atto dal suo fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate, specifiche comuni o sistemi europei di certificazione della cibersicurezza con un livello di affidabilità almeno «sostanziale» di cui all’articolo 27, o nel caso in cui non esistano tali norme armonizzate, specifiche comuni o sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, il prodotto con elementi digitali in questione e i processi messi in atto dal fabbricante sono sottoposti, per verificarne la conformità a tali requisiti essenziali di cibersicurezza, a una delle procedure seguenti:
a)
la procedura di esame UE del tipo (basata sul modulo B) di cui all’allegato VIII, seguita dalla conformità al tipo UE basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C) di cui all’allegato VIII; o
b)
la valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all’allegato VIII. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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