+Articolo 92 5.

Articolo 92 5.

L’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:

a) 

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:

i) 

il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 221;

ii) 

il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;

iii) 

il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all’articolo 265;

iv) 

il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;

b) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:

i) 

il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né

ii) 

qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;

c) 

i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito