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+Articolo 129 1. |
Articolo 129 1.►M10 Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili: ◄
a)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
b)
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
c)
esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:
i)
depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure
ii)
contratti derivati che soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti;
d)
prestiti garantiti immobili residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;
e)
prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
f)
prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
g)
prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti. Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo. Fatto salvo il primo comma, lettera c), del presente paragrafo, fino al 1o luglio 2027, le esposizioni indirette verso enti creditizi senza rating esterno che garantiscono mutui ipotecari fino alla loro registrazione sono trattate ai fini di tale lettera come esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, a condizione che si tratti di esposizioni a breve termine assegnate alla classe A ai sensi dell’articolo 121 e che i mutui ipotecari garantiti, una volta registrati, saranno ammissibili al trattamento preferenziale ai sensi del primo comma, lettere d), e) e f), del presente paragrafo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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