+20. Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
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20. Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …
Il fattore previsto dal punto (a) dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il prezzo di riacquisto) va applicato anche alle operazioni diverse dal riacquisto e, in tali casi, devono essere considerati gli importi dovuti o, a seconda dei casi, quelli esigibili dall’ente cedente o dall’ente promotore. Per tutte le operazioni, dovranno essere considerate le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l’ente ha accesso alla data della misurazione. Se tali misure non sono identificabili, devono essere considerati altri dati diversi dai prezzi quotati e direttamente o indirettamente osservabili in relazione al bene; e, se tali dati non sono identificabili, devono essere considerati i dati non osservabili in relazione al bene. In caso di dati non osservabili, l’ente cedente o l’ente promotore deve fornire prova alla relativa autorità competente in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. L’ente cedente o l’ente promotore deve altresì dimostrare che tale valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti. Un’operazione deve essere considerata come non effettuata alle normali condizioni di mercato se gli importi esigibili dall’ente cedente o, a seconda dei casi, dall’ente promotore, sono significativamente più bassi, oppure se gli importi dovuti dall’ente cedente o dall’ente promotore sono significativamente più alti rispetto al relativo valore di mercato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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