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+Articolo 314 3. |
Articolo 314 3.In deroga al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell’UE può chiedere alla sua autorità di vigilanza su base consolidata l’autorizzazione a calcolare una componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni e ad aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente interessi, contratti di leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per gli altri soggetti del gruppo, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale della filiazione costituiscono la maggior parte della loro attività;
b)
una quota significativa dei servizi bancari al dettaglio o dei servizi bancari a carattere commerciale della filiazione include prestiti associati ad un’elevata PD;
c)
il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell’ente impresa madre nell’UE. Una volta concessa, l’autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall’autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni. L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE non appena tale autorizzazione è concessa, confermata o revocata. Entro il 31 dicembre 2031 l’ABE riferisce alla Commissione in merito all’uso e all’opportunità della deroga di cui al primo comma, tenendo conto, in particolare, degli specifici modelli aziendali interessati e dell’adeguatezza del relativo requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2032. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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