+Articolo 325 1.

Articolo 325 1.

L’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:

a) 

il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;

b) 

il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente ha ottenuto l’autorizzazione dalla propria autorità competente a utilizzare tale metodo alternativo di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 1;

c) 

il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, l’ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell’ente. L’ente documenta il proprio uso della deroga di cui al presente comma, compresi il suo impatto e la sua rilevanza, e, su richiesta, rende disponibili le informazioni alla propria autorità competente.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito