Previa autorizzazione della sua autorità competente, l’ente può dividere per 1,5 le componenti

e

di cui all’articolo 325
octies, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell’ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.