+Articolo 465 8.

Articolo 465 8.

Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

le esposizioni sono ammissibili al trattamento ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1;

b) 

le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3;

c) 

l’immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;

d) 

negli ultimi otto anni le perdite dell’ente in un dato anno, come segnalato dall’ente a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c), o a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), nella versione di tali lettere applicabile al 27 giugno 2021, sulla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore dell’immobile, salvo diversamente disposto dall’articolo 124, paragrafo 9, non superano in media lo 0,25  % della somma dei valori di tutte le esposizioni in essere garantite da ipoteche su immobili residenziali;

e) 

per le esposizioni ammissibili l’ente detiene i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:

i) 

un diritto sull’immobile residenziale a garanzia dell’esposizione o il diritto di ipotecare l’immobile residenziale conformemente all’articolo 108, paragrafo 5, lettera g);

ii) 

un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;

f) 

l’autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) sono soddisfatte.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito